Guardia Costiera: Il SI.NA.M. segnala l'illegittima riduzione dell’Indennità di Polizia Giudiziaria.
"Subito il ripristino di quanto legittimamente previsto per legge, nonché il pagamento degli arretrati".
Salerno, 18 Febbraio 2026 – L’Organizzazione Sindacale SI.NA.M. (Sindacato Nazionale Marina) scende in campo per segnalare un’annosa e insostenibile sperequazione economica che colpisce il personale militare parametrizzato del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera: il mancato adeguamento dell’Indennità di Polizia Giudiziaria (Indennità Pensionabile).
Il Cuore della Questione: Un’Antinomia Normativa
Il SI.NA.M. evidenzia come, a fronte di un costante aumento dei compiti d’istituto (tra gli altri di polizia stradale, contrasto all’immigrazione illegale, tutela del patrimonio archeologico), il trattamento economico del personale ha subito un decremento ingiustificato.
Nonostante la legge (D.L. 379/1981) e i successivi decreti (D.P.R. 163/2002) avessero fissato l’indennità nella misura del 30%, il personale si trova oggi vittima di un paradosso normativo. Una riduzione temporanea introdotta dal D.P.R. 40/2018 art.4 c.2 (solo per il triennio 2016-2018) è stata arbitrariamente cristallizzata dall’Amministrazione, che non ha mai ripristinato la percentuale originaria.
I Numeri del Danno Economico
L’inerzia dell’Amministrazione ha determinato una progressiva diminuzione del potere d’acquisto e della dignità retributiva dei Guardiacoste. L’analisi del SI.NA.M. mostra un declino inesorabile della percentuale media ponderale:
- DPR 40/2018: 28,55%
- DPR 56/2022: 25,33%
- DPR 52/2025: 24,95%
Una Disparità Inaccettabile tra Ruoli
Il sindacato evidenzia con forza una illegittima disparità di trattamento: mentre per il personale dirigente (Ammiragli e Ufficiali Superiori) l’indennità è rimasta ancorata al 30%, per il personale direttivo e non direttivo (Ufficiali Inferiori, Sottufficiali, Graduati e Volontari) è stata operata la riduzione. Una manovra che calpesta l’Art.36 della Costituzione sulla proporzionalità della retribuzione.
La giurisprudenza più recente ha sancito, in via definitiva, che l’indennità pensionabile (Indennità di P.G.) non è una remunerazione ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n. 1549/2006; n. 7190/2003; Numero Affare 01834/2018 – 00334/2019) e conseguentemente, nonostante il nomen iuris attribuito all’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria bensì intrinsecamente stipendiale.
In altri termini, tale indennità assolve una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell’esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente in divisa.
“L’indennità pensionabile non è un accessorio variabile, ma una voce fissa e continuativa legata allo status del militare e ai rischi oggettivi del servizio,” dichiara il Segretario Generale Nazionale del SI.NA.M. “Non può essere soggetta a diminuzioni nominali durante i rinnovi contrattuali, che dovrebbero servire ad adeguare gli stipendi all’inflazione, non a tagliarli.”
Le Richieste del SI.NA.M.
Alla luce della giurisprudenza consolidata (Cons. Stato n.1549/2006 – Numero Affare 01834/2018 – 00334/2019), il SI.NA.M. chiede formalmente:
- Il ripristino immediato della ratio del 30% su tutti gli importi lordi incrementati dai recenti rinnovi contrattuali, in ultimo quelli previsto dal DPR 53/2025 con decorrenza 1°gennaio 2024.
- La corresponsione degli arretrati maturati a partire dal 1° febbraio 2021 (cessazione effetti D.P.R. 40/2018).
Il SI.NA.M. continuerà a vigilare e ad agire in ogni sede opportuna per tutelare i diritti e la dignità professionale delle donne e degli uomini della Guardia Costiera, non escludendo ulteriori azioni legali collettive qualora l’Amministrazione non fornisca risposte immediate e risolutive.
In basso è consultabile la nota del SI.NA.M. e una tabella esplicativa.
Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA
