Cause di Servizio
Riconoscimento, indennizzo, pensione:
noi del SI.NA.M siamo al tuo fianco per ottenere quanto ti spetta.
La “causa di servizio” (o più correttamente, il riconoscimento della dipendenza di un’infermità da causa di servizio) è un istituto normativo di tutela che riconosce il diritto del personale militare e delle Forze Armate a ottenere benefici specifici quando un’infermità, lesione o malattia è conseguenza diretta o concausale dell’attività lavorativa.
Il SI.NA.M. – Sindacato Nazionale Marina assiste i propri iscritti in tutte le fasi del procedimento: dalla presentazione della domanda al riconoscimento del danno, fino all’accesso ai benefici previsti per legge.
Tra questi benefici rientrano due strumenti fondamentali: l’equo indennizzo, che prevede una somma economica (una tantum) per il danno subito, e la pensione privilegiata, destinata ai casi di invalidità permanente dovuta al servizio(anch’essa una tantum o “a vita”).
Entrambi rappresentano il naturale proseguimento del riconoscimento della causa di servizio e sono affrontati in modo approfondito nelle sezioni dedicate all’equo indennizzo e alla pensione privilegiata.
Obiettivi della tutela
Il riconoscimento della causa di servizio ha lo scopo di:
Accertare
il nesso causale
tra l’attività svolta e l’infermità subita.
Ottenere
benefici economici e previdenziali,
come l’equo indennizzo
o la pensione privilegiata.
Tutelare
giuridicamente in caso di diniego
da parte delle commissioni preposte
Assistenza offerta dal SI.NA.M
Il nostro sindacato supporta i propri iscritti in ogni fase del procedimento, offrendo:
Assistenza nella compilazione della domanda
Consulenza medico-legale
Assistenza nelle audizioni e nei ricorsi
I professionisti dedicati ai soci:
Tempistiche e modalità di presentazione
La domanda deve essere presentata:
- Entro 6 mesi dalla data dell’evento lesivo o dalla scoperta dell’infermità (certificata da parte di un medico, recante cioè una DIAGNOSI, anche sulla scorta di un esame strumentale).
- Entro 5 anni dalla cessazione del servizio per i pensionati.
- Entro 10 anni in caso di malattie a lenta manifestazione (es. morbo di Parkinson).
La richiesta va inoltrata al comando di appartenenza o all’amministrazione presso cui si presta servizio.
Documentazione necessaria
Per procedere, è essenziale allegare:
- Descrizione dettagliata dell’infermità o lesione subita.
- Eventi e circostanze che l’hanno causata durante il servizio.
- Effetti sull’integrità psicofisica e sull’idoneità lavorativa.
Il riconoscimento dell’infermità
in questo webinar abbiamo parlato di un tema molto importante
Il ruolo della C.M.O. e del C.V.C.S.
La procedura prevede:
- Valutazione della CMO, che verifica la gravità delle infermità denunciate;
- Trasmissione del fascicolo medico legale alla Direzione Generale dell’amministrazione di appartenenza (PREVIMIL per le FF.AA.)
- Successivo inoltro al CVCS (da parte di PREVIMIL) al fine di ricevere il necessario parere tecnico vincolante per la definizione del procedimento.
- Emissione del Decreto da parte della Direzione di amministrazione di appartenenza.
In caso di parere negativo, può esserne richiesta una revisione in autotutela, sempre per il tramite della Direzione Generale di appartenenza, sulla scorta di elementi o documentazione sanitaria precedentemente non adeguatamente valorizzata;
qualora, nonostante la richiesta, il CVCS confermasse il diniego relativo al riconoscimento,
il decreto può essere impugnato con ricorso giurisdizionale.
Tabelle di riferimento e grado di infermità
A differenza dell’invalidità civile, che viene espressa in punti percentuali (da 0 a 100%), quella accertata dalle Commissioni Mediche Ospedaliere (C.M.O.) territorialmente competenti (come da Decreto Ministeriale MEF 12 febbraio 2004, art. 2, allegati D) utilizza delle tabelle per la valutazione/classificazione della gravità delle infermità ai fini dell’Equo indennizzo in linea con quanto disposto dal D.P.R. 834/1981):
La Tabella B (infermità ascritta ad un range di invalidità che va dal 11 al 20%);
La Tabella A (infermità ascritta ad un range di invalidità che va dal 21 al 100%)
All’interno della tabella A sono state individuate otto categorie [dalla 8ª (21-30% di invalidità) alla 1ª (81-100% invalidità)], cui corrisponde una maggiore percentuale d’invalidità e, conseguenza, un diverso importo di indennizzo, determinato in base a:
- Grado della menomazione;
- Gravità della patologia;
- Funzioni e retribuzione del dipendente al momento dell’evento.
Il riconoscimento del grado è fondamentale per l’accesso ai benefici come l’equo indennizzo o la pensione privilegiata.
Indipendentemente dalla tabella d’ascrizione della patologia si ha diritto ad un indennizzo, maggiore sarà l’ascrizione tabellare maggiore sarà l’indennizzo.
Approfondisci le sezioni dedicate come: l’equo indennizzo o la pensione privilegiata.
Tabella A completa di infermità con percentuale di grado invalidante:
1ª Categoria
81-100%
2ª Categoria
76-80%
3ª Categoria
71-75%
4ª Categoria
61-70%
5ª Categoria
51-60%
6ª Categoria
41-50%
7ª Categoria
31-40%
8ª Categoria
21-30%
Tabella B: infermità o lesioni che comportano una invalidità permanente riconosciuta del 11-20%.
N.C. o N.A.: Non Classificabile o Non Ascrivibile a tabella (ex DPR 834/81) cioè tutte quelle infermità la cui invalidità permanente è riconosciuta inferiore al 10%.
Normativa di riferimento
D.P.R.
1092/1973
Norme per il trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari.
D.P.R.
461/2001
Procedura per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio.
Circolare Marina Militare
SMM-SAN-1001 ed. 2019
Istruzioni e trattazione delle pratiche medico legali interessanti il personale militare della Marina Militare.


