Ricorso per il riconoscimento dell’indennità di polizia giudiziaria nella misura del 30%

Il Sindacato Nazionale Marina annuncia di aver affidato, in esclusiva, incarico, con relativo mandato, allo studio legale TAFFURI & Partners Ricorso avente per oggetto l’assistenza, la rappresentanza, la consulenza e la difesa nella vertenza giudiziale, relativa al diritto al risarcimento del danno per la mancata corretta corresponsione dell’indennità di polizia giudiziaria (indennità pensionabile) al 30%, rispetto agli importi corrisposti alle Forze di Polizia, secondo quanto stabilito dal comma 15 art. 5 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163.

Lo Studio Legale Taffuri & Partners, in convenzione con il SI.NA.M., prende in carico le adesioni al ricorso per la corretta valorizzazione dell’indennità pensionabile.

SI INFORMA CHE LA DATA ULTIMA PER ADERIRE AL RICORSO È IL GIORNO 31/10/2026

L’iniziativa nasce dall’esigenza di valutare il mancato o non corretto adeguamento dell’indennità pensionabile, con particolare riferimento agli effetti dei cambi triennali e alla corretta applicazione della misura spettante al personale non dirigente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.

CARATTERE FUNZIONALE DELL’INDENNITÀ PENSIONABILE

La giurisprudenza più recente ha sancito, in via definitiva, che l’indennità pensionabile (Indennità di P.G.) non come una remunerazione ancorata allo svolgimento di specifiche mansioni, ma più in generale “ad una specifica e diversificata condizione del dipendente pubblico” (Cons. Stato n. 1549/2006; n. 7190/2003) e conseguentemente, nonostante il nomen iuris attribuito all’indennità di polizia, non avrebbe natura accessoria o indennitaria, bensì intrinsecamente stipendiale perché tale corrispettivo è ontologicamente correlato “alla naturale gravosità della prestazione lavorativa” ed ai rischi propri derivanti dal servizio di polizia.

In altri termini, tale indennità assolve una funzione retributiva “delle ordinarie prestazioni di servizio nell’esercizio dei compiti di istituto” e rappresenta una parte inscindibile dello stipendio del dipendente.

Quindi, è stato determinato che l’indennità pensionabile (3° comma art. 43 L. 121/81) va ricompresa nel trattamento stipendiale di base, che non ricade tra le indennità aventi natura accessoria, essendo una voce retributiva fissa e continuativa (pensionabile), legata allo status e non al servizio d’impiego.

Ne consegue che tale indennità non può subire diminuzioni nominali durante i rinnovi di contratto, i quali hanno la finalità di procedere all’adeguamento economico in relazione all’andamento dell’inflazione.

In altre parole, l’indennità formulata è espressione di norme di rango primario superiore alle procedure negoziali dei rinnovi contrattuali, i cui schemi di concertazione/contrattazione possono solo produrre in automatico la previsione di applicazione del 30% dell’importo aggiornato alle FF.PP. dell’indennità prevista al 3° comma art. 43 L. 121/81.

in dispregio al diritto quesito maturato per ogni appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, si è cristallizzata una illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento economico. Pertanto, a seguito delle pubblicazioni dei DPR 56/2022 e 52/2025, l’Ufficio CUSI non ha mai correttamente provveduto a corrispondere l’indennità di P.G. al personale in parola, allineandola alle previsioni normative che impongono l’applicazione del 30% degli importi finali, omnicomprensivi degli incrementi previsti per le FF.PP.

TABELLA DELLE SOMME SPETTANTI COME ARRETRATI (DA AGOSTO 2021 A DICEMBRE 2026) AL PERSONALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO – GUARDIA COSTIERA FINO AL GRADO DI TENENTE DI VASCELLO
DELL’INDENNITA’ PENSIONABILE (COSIDDETTA P.G.) NONCHE’ DELLA PERCENTUALE ATTUALMENTE CORRISPOSTA.

La tabella riporta le somme spettanti al personale non dirigente del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera al lordo della personale tassazione IRPEF.
Si sottolinea che il nostro l’obbiettivo è quello di ritornare ad aver la corresponsione della corretta percentuale, pari al 30% di quanto corrisposto al personale delle Forze di Polizia ad ordinamento civile e militare secondo quanto sancito dal D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, al comma 15 dell’articolo 5.
Naturalmente solo chi ricorrerà avrà il diritto a chiedere gli arretrati che gli competono

Misura del danno

Con tale mancata attuazione si è concretizzata la riduzione della percentuale dell’indennità di P.G. a valori medi ponderali inferiori, come di seguito riportato:

1
DPR 40/2018 – percentuale media ponderale del 28,55%;
2
DPR 56/2022 – percentuale media ponderale del 25,33%;
3
DPR 52/2025 – percentuale media ponderale del 24,95%.

Il ricorso è preso in carico dallo Studio Legale Taffuri & Partners, realtà professionale con esperienza nel diritto militare, previdenziale e nel contenzioso riguardante il personale in divisa. Grazie alla convenzione con il SI.NA.M., gli iscritti possono accedere a una quota di adesione agevolata pari a € 70, rispetto alla quota ordinaria di € 400 prevista per i non iscritti.

COSA SI CHIEDE CON IL RICORSO

1
Verifica della corretta applicazione dell’indennità di P.G. collegata alle funzioni di Polizia Giudiziaria;
2
Venga ristabilita la ratio prevista dal comma 15 dell’art. 5 del D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, allineando gli emolumenti alla ratio giuridica dall’applicazione nella misura del 30% rispetto agli importi aggiornati dall’art. 4 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.
3
Riconoscimento della misura spettante in relazione alla posizione individuale del personale interessato;
4
Valutazione degli eventuali arretrati maturati sulla base della documentazione stipendiale prodotta, spettanti al personale a partire dal 01 febbraio 2021, data di entrata in vigore delle misure stabilite dal D.P.R. 20 aprile 2020, n. 56 (che ha fatto cessare gli effetti stabiliti dall'art. 4, comma 2 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 40)
5
Tutela collettiva delle posizioni omogenee attraverso un percorso legale strutturato e coordinato.

Chi può presentare adesione

Può presentare adesione il personale non dirigente delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, da Comune di 2ª Classe a Tenente di Vascello che ritiene di rientrare nella casistica oggetto del ricorso.

Non possono aderire automaticamente:

  • coloro che rivestono il grado di Capitano di Corvetta o superiore da prima del 2024;
  • coloro che hanno già promosso un ricorso individuale per la stessa causa.

Queste posizioni richiedono una valutazione specifica e non rientrano nel flusso ordinario di adesione automatica.

Cosa serve per aderire

È importante preparare i documenti richiesti in formato PDF.

I documenti devono essere organizzati preferibilmente in due file:

  1. Documento di identità e codice fiscale
    Un unico PDF contenente documento di identità fronte-retro e tessera sanitaria/codice fiscale.
  2. Buste paga richieste
    Un unico PDF contenente le buste paga necessarie alla verifica della posizione.

Le buste paga richieste sono:

  • gennaio 2017 o mese più vicino disponibile;
  • gennaio 2018;
  • febbraio 2021 o primo mese disponibile del 2021;
  • gennaio 2024 o primo mese disponibile del 2024;
  • busta paga più recente disponibile del 2025 o 2026.

Per il personale Volontario bisogna scansionare la busta paga del 4° mese dall’arruolamento e l’ultima ricevuta rispetto alla data di adesione

Le scansioni devono essere chiare e leggibili, soprattutto nella parte relativa alla voce “Indennità di Polizia” o “Indennità Polizia Giudiziaria”.

Vantaggio per gli iscritti SI.NA.M.

Grazie alla convenzione con lo Studio Legale Taffuri & Partners, gli iscritti SI.NA.M. possono aderire al ricorso con una quota agevolata di € 70.

Per i non iscritti, la quota ordinaria di adesione è pari a € 400.

Chi non è ancora iscritto al SI.NA.M. può valutare l’iscrizione prima di procedere, così da accedere alle condizioni agevolate previste dalla convenzione.

Come procedere per aderire al ricorso

La raccolta delle adesioni viene gestita tramite il sito dello Studio Legale Taffuri & Partners, incaricato della presa in carico delle pratiche in convenzione con il SI.NA.M.


Per procedere, clicca sul pulsante dedicato e completa la richiesta direttamente sulla piattaforma dello Studio, entro e non oltre il 31/10/2026.


Ti verrà chiesto di inserire i dati anagrafici e di servizio, firmare il modulo online e caricare la documentazione necessaria in formato PDF.

Prima di iniziare, assicurati di avere già pronti:

  • documento di identità e codice fiscale/tessera sanitaria in un unico PDF;
  • buste paga richieste in un unico PDF;
  • eventuale numero tessera SI.NA.M., se sei iscritto. (Accedi al portale ASSOFACILE per recuperare il numero della tua tessera SI.NA.M.)

Dopo l’invio della richiesta, riceverai le istruzioni per completare il pagamento tramite PayPal o bonifico bancario.

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