Mancata corresponsione dell’indennità di “SUPERCAMPAGNA” al personale VFP4/VFT

Il Sindacato Nazionale Marina promuove un’azione giudiziaria a tutela collettiva dei Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale e chiede il riesame della disciplina applicata all’indennità operativa di “SUPERCAMPAGNA”

SALERNO, 27 ottobre 2026 – Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. ha promosso un ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio avverso la scheda tecnico-interpretativa dello Stato Maggiore della Difesa, allegata alla nota prot. M_D A0D32CC REG2026 0102831 del 30 luglio 2026. L’iniziativa trae origine dalla segnalazione SI.NA.M. prot. 0475/2026 del 19 aprile 2026 e riguarda il trattamento economico dei Volontari in Ferma Prefissata Quadriennale (VFP4).

La controversia concerne, in particolare, la mancata corresponsione dell’indennità operativa di “supercampagna” ai VFP4 con decorrenza dal 1° gennaio 2026 (come analogamente dovrà essere previsto per i prossimi VFT), nonché gli effetti che tale mancata attribuzione produce sul trattamento economico del personale interessato.

Il quadro normativo e la posizione del SI.NA.M.

La questione si colloca nel quadro normativo delineato dall’art. 2262-quater del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, introdotto dalla legge 5 agosto 2022, n. 119. Secondo tale disciplina, a decorrere dal 1° gennaio 2026, ai VFP4 trova applicazione l’art. 1792, comma 5, del Codice dell’ordinamento militare per le indennità di impiego operativo, con riferimento alle indennità fondamentali e supplementari previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 78, ove spettanti, e secondo il parametro stabilito dalla norma.

Il SI.NA.M. ritiene che la “supercampagna” non costituisca un’indennità autonoma e distinta, bisognosa di una separata disposizione attributiva riferita ai VFP4, ma rappresenti una misura maggiorata dell’indennità di impiego operativo prevista per il personale impiegato presso determinati comandi, reparti e unità di campagna. La spettanza dovrebbe pertanto essere valutata in relazione alla concreta posizione di impiego e alla destinazione del reparto, ove ricorrano i presupposti oggettivi previsti dalla normativa.

Questa lettura si fonda, tra l’altro, sul richiamo all’art. 3 della legge n. 78/1983 e sulla disciplina regolamentare della misura maggiorata, da ultimo richiamata nel ricorso anche con riferimento all’art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 56. Secondo quanto sostenuto nel ricorso, il rinvio operato dall’art. 1792, comma 5, non consentirebbe di escludere il livello maggiorato dell’indennità quando risultino integrati i presupposti oggettivi di servizio.

La posizione operativa e la differenza economica contestata

Nel ricorso viene rappresentato che i VFP4 sarebbero destinati, al termine dei percorsi formativi, presso comandi e reparti inquadrati nella posizione operativa di “supercampagna”, mentre nella Banca Dati Unica di Servizio (BDUS) risulterebbero registrati nella diversa posizione di “campagna”. Tale disallineamento determinerebbe la liquidazione dell’importo ordinario, anziché di quello maggiorato, pur in presenza – secondo la prospettazione del SI.NA.M. – di una destinazione riconducibile alla supercampagna.

Gli importi indicati nel ricorso sono riportati con la necessaria prudenza: per la posizione di “campagna” viene indicata la corresponsione di euro 134,40 lordi mensili per tredici mensilità, mentre per la “supercampagna” viene richiesto il riconoscimento di euro 144,00 lordi mensili per tredici mensilità, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, ove ne ricorrano i presupposti. La verifica definitiva delle singole posizioni resta collegata agli atti di destinazione e di inquadramento adottati dall’Amministrazione.

Le richieste formulate nel giudizio

Con il ricorso, il SI.NA.M. ha chiesto l’annullamento della scheda tecnico-interpretativa nella parte in cui esclude la spettanza dell’indennità di “supercampagna” in assenza di una specifica norma attributiva riferita ai volontari in ferma prefissata. È stato inoltre richiesto il riesame della posizione dei VFP4, alla luce della concreta collocazione operativa dei comandi e dei reparti di destinazione.

L’azione comprende anche la richiesta di acquisizione degli atti di inquadramento operativo e dei provvedimenti di destinazione dei militari interessati, nella disponibilità dell’Amministrazione. In via subordinata, e qualora ne ricorrano i presupposti, è stata domandata la corresponsione dell’indennità nella misura rivendicata e degli eventuali arretrati maturati dal 1° gennaio 2026.

Una tutela collettiva, istituzionale e trasparente

Il SI.NA.M. continuerà a seguire con la massima attenzione l’evoluzione del giudizio e le interlocuzioni con l’Amministrazione, perseguendo con strumenti istituzionali, trasparenti e conformi all’ordinamento la tutela collettiva del personale rappresentato.

Il Sindacato auspica che la questione possa essere riesaminata alla luce del quadro normativo vigente e della concreta posizione di impiego dei VFP4 (compresi i prossimi VFT), adottando – ove ne ricorrano i presupposti – ogni provvedimento utile a garantire la corretta attribuzione dell’indennità e il riconoscimento degli eventuali arretrati. Il SI.NA.M. continuerà a informare il personale sugli sviluppi della vicenda e sulle eventuali iniziative successive.

Il Segretario Generale Nazionale
dr. Pasquale DE VITA

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