I REQUISITI PENSIONISTICI DAL 2027: IL SI.NA.M. FA CHIAREZZA
Il Sindacato Nazionale Marina – SI.NA.M. informa che la Legge 30 dicembre 2025, n.199 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028), ha rivisto i requisiti per l’accesso alla pensione del personale del Comparto Difesa.
La Gazzetta Ufficiale (GU Serie Generale n.301 del 30/12/2025 – Suppl. Ordinario n.42), infatti, al coma 180 recita quanto segue:
- “Con riferimento al personale militare delle Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, nonché del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in via aggiuntiva a quanto previsto dai commi da 185 a 194, è stabilito, fermo quanto previsto dal comma 181, l’incremento di un mese per l’anno 2028, di un ulteriore mese per l’anno 2029 e di un ulteriore mese a decorrere dall’anno 2030 dei requisiti di accesso al sistema pensionistico inferiori a quelli vigenti nell’assicurazione generale obbligatoria. Le eventuali eccedenze determinate in attuazione del presente comma non comportano l’applicazione dell’istituto dell’aspettativa per riduzione di quadri”.
I commi 185 e 194 stabiliscono un incremento dei requisiti di accesso alla pensione per tutti i lavoratori di 1 mese nel 2027 e di tre mesi dal 2028 in funzione della c.d. “speranza di vita”. È appena il caso di ricordare che, senza questo comma, l’incremento previsto dalla normativa vigente, sarebbe stato di 3 mesi già a partire dal il 2027;
- “L’incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico decorrente dal 1° gennaio 2027, stabilito con il decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da adottare ai sensi dell’articolo 12, comma 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, limitatamente all’anno 2027, è applicato nella misura di un mese, fermo restando il predetto incremento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico, stabilito dal citato decreto direttoriale, a decorrere dal 1° gennaio 2028. Per i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano nell’anno 2027 i requisiti di cui al primo periodo, le indennità di fine servizio, comunque denominate, di cui all’articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell’articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifica zioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato”.
- “La disposizione di cui all’articolo 1, comma 286, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si applica anche con riferimento ai lavoratori dipendenti che abbiano maturato, entro il 31 dicembre 2026, i requisiti minimi previsti dall’articolo 24, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
In definitiva, le novità hanno effetto solo per l’accesso alla pensione anticipata.
Mentre, l’accesso alla pensione di vecchiaia rimane “vincolato” ai limiti ordinamentali vigenti (vgs. messaggio INPS n. 545 del 10.01.2013). Il limite ordinamentale può essere superato solo se al suo raggiungimento non si è in possesso di 36 anni di anzianità contributiva utile al diritto e solo sino al raggiungimento di detto requisito.
Sotto questo profilo è appena il caso di ricordare che la dicotomia tra requisiti di accesso e limiti ordinamentali è rimasta solo per il personale del comparto sicurezza e difesa, mentre nel resto del pubblico impiego dallo scorso anno i limiti ordinamentali sono stati equiparati ai requisiti per l’accesso alla pensione di vecchiaia.
Questa è la situazione, a meno di diverse (e sorprendenti) interpretazioni da parte dell’INPS con riferimento agli effetti sui limiti ordinamentali. Sul punto rimangono i timori, alimentati, più che altro, dalla mancanza di risposte e di rassicurazioni sul tema da parte del Governo, seppur più volte sollecitato sul punto.
In allegato trovi un’interessante Circolare dell’INPS a tal riguardo.
La Segreteria Nazionale SI.NA.M.
Nulla dies Sine Linea
