Nulla dies sine linea

Scegli chi sta dalla tua parte. Scegli chi crede in te e nei tuoi diritti. Scegli il SI.NA.M., perchè il SI.NA.M. sei tu!

Statuto

TITOLO I
NORME GENERALI
ART. 1

1 – NOZIONE E COSTITUZIONE

I. É costituito tra gli appartenenti della Forza Armata della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, in servizio ed in ausiliaria, senza distinzione di sesso, ruolo, qualifica e funzione, l’associazione professionale a carattere sindacale denominato il Sindacato Nazionale Marina, d’ora in avanti denominato SINAM.
II. Il SINAM è un’associazione sindacale democratica costituita da lavoratori appartenenti alla Marina Militare Italiana. Il SINAM è costituito, amministrato e rappresentato da appartenenti ai vari corpi della Marina, in attività di servizio e ausiliari.
III. È esclusa l’adesione di personale non militare, in posizione di riserva, di congedo e dei militari di truppa di cui all’articolo 627, comma 8, del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, limitatamente agli allievi, salvo sia successivamente disciplinato da legge. È altresì esclusa l’adesione a coloro i quali ricoprono le cariche di vertice, di cui agli articoli 25, 32, e 40 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
IV. Il Sindacato non persegue scopi di lucro.
V. Il SINAM ha sede nazionale a Roma (00198), Via Clitunno 22/E (presso lo Studio Legale Avv. Gabriele LONGARINI).

2 – PRINCIPI COSTITUTIVI

I. Il SINAM fonda la propria organizzazione interna e la propria attività ai principi ed ai valori della Costituzione Italiana.
II. Costituiscono principi fondamentali del SINAM il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio di democraticità, il principio di solidarietà ed il principio di neutralità. Costituisce, altresì, principio fondamentale il principio di legalità, con conseguente obbligo di osservanza di tutte le norme dell’Ordinamento Italiano, ritenendosi che non possa realizzarsi alcuna democraticità e libertà senza legalità. In tale ottica, l’unicità e l’unità dell’Organizzazione sono un bene irrinunciabile che si esplicita, pur salvaguardando ed esaltando il pluralismo interno nell’ambito del confronto e del dibattito che si esercita negli organismi statutari, attraverso l’esecuzione e il pieno sostegno ai deliberati degli organismi statutari che rappresentano sempre e comunque la linea dell’intera Organizzazione, a partire dal rispetto dell’articolo 52 della Costituzione Italiana e dell’articolo 11 della CEDU.
III. Il SINAM considera la tutela dei diritti e delle libertà democratiche obiettivo costante ed irrinunciabile della propria azione.
IV. La democrazia ispira i rapporti dell’Organizzazione verso l’esterno, è principio conformatore della vita interna dell’Organizzazione e dell’attività sindacale, costituisce criterio ispiratore delle scelte sindacali, della formazione dei gruppi dirigenti e nella partecipazione delle iscritte e degli iscritti ad ogni aspetto della attività sindacale.
V. Costituiscono valori fondamentali anche le libertà personali, civili, economiche, sociali, politiche e della giustizia sociale in genere, a garanzia della realizzazione di una società democratica, pur con i vigenti limiti, per gli iscritti quali appartenenti ai vari Corpi della Marina Militare imposti all’esercizio dei diritti dalle disposizioni vigenti.
VI. L’ordinamento interno dell’associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizione di tutti gli iscritti e le iscritte, senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione professionale all’interno della Marina Militare Italiana.
VII. L’adesione al SINAM è volontaria.
VIII. Con l’iscrizione al sindacato sono automaticamente accettati i principi e le norme dello Statuto.
IX. Il Sindacato Nazionale Marina si amministra e decide le sue funzioni nella più assoluta indipendenza dalla pubblica amministrazione, dal governo, dai partiti politici, dalle sette filosofiche, dalle confessioni religiose e da ogni altra diversa organizzazione sindacale esterna all’Amministrazione della Difesa.

ART. 2 – DEFINIZIONE

I. Il SINAM è una associazione professionale a carattere sindacale; è una organizzazione nazionale dei militari lavoratori dei vari Corpi della Marina Militare che, indipendentemente da ogni opinione politica, convinzione ideologica, fede religiosa o appartenenza a gruppo etnico, approvando e praticando i principi del presente statuto, considera la fedeltà alla libertà e alla democrazia fondamento dell’attività sindacale, e l’unità sindacale un bene irrinunciabile.
II. Il SINAM opera costantemente per impedire ogni atto suscettibile di provocarne la divisione o l’indebolimento, al fine di salvaguardare e sviluppare al massimo la forza e il potere sindacale dei militari lavoratori della Marina Militare.
III. Per tale motivo ritiene imprescindibile la lealtà al mandato elettivo conferito ad ogni singolo dirigente sindacale e ai vari organismi che dovranno esercitarlo nella salvaguardia, accrescimento e rafforzamento della base organizzativa e dei valori e degli obiettivi che il SINAM persegue.

ART. 3 – FINALITÀ – OBIETTIVI – ATTIVITÀ

I. Il SINAM persegue la difesa dei diritti e degli interessi professionali degli operatori e delle operatrici della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo.
II. Considera obiettivo irrinunciabile la realizzazione dei valori di confederalità con altri sindacati costituiti da operatori di tutti i corpi militari (Marina Militare, Esercito Italiano, Aeronautica Militare, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza), iscritti nell’apposito albo di cui al comma 1 art. 3 della legge 28 aprile 2022, n. 46.
III. Il SINAM fonda il proprio programma e uniforma la propria azione al rispetto ed all’applicazione integrale della Costituzione Repubblicana, particolarmente per quanto riguarda lo sviluppo dei diritti e delle libertà democratiche, l’elevazione – in un quadro di pari opportunità tra i sessi – delle condizioni professionali, culturali, economiche e sociali dei lavoratori, l’affermazione del ruolo fondamentale e insostituibile che il movimento sindacale di ispirazione confederale ha nella realizzazione di una società democratica e moderna.
IV. Il SINAM è un sindacato di natura programmatica ed è un’organizzazione unitaria e democratica che considera la propria unità e la democrazia suoi caratteri fondanti.
V. Il SINAM, nel pieno rispetto dei principi statutari (Articolo 1 comma 2), delle norme della CEDU, della Costituzione della Repubblica e dell’Ordinamento Italiano, espleta attività di tutela professionale delle operatrici e degli operatori (in servizio ed in ausiliaria) della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni e di quelle a venire, nelle modalità e con i limiti normativamente previsti, di cui al comma 2 dell’art. 5 della legge 28 aprile 2022, n. 46 e rientrante nell’oggetto associativo, con espressa esclusione di tutte quelle attività e materie che attengono all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale ed all’impiego del personale, in ottemperanza a quanto sancito dal comma 3 dell’art. 5 della legge 28 aprile 2022, n. 46;
VI. Il SINAM per il raggiungimento delle finalità che si prefigge sviluppa, tra l’altro, un’azione volta a:
> stimolare l’istituto della Forza Armata Marina e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al fine di conseguire una più elevata qualificazione professionale dei militari appartenenti al Corpo e condizioni ottimali di sicurezza per il militare sulla base di un migliore rapporto di collaborazione;
> ricercare e perseguire le soluzioni più idonee ai problemi normativi ed economici e alle condizioni di lavoro e di vita dei militari appartenenti ai vari Corpi della Forza Armata operando, costantemente, per realizzare il più elevato grado di tutela dei diritti della categoria, nonché delle altre Forze Armate e di Polizia che rivestono carattere militare;
> rafforzare i rapporti con i sindacati confederali di categoria, anche internazionali, degli altri corpi militari, per favorire un processo di democratizzazione e di riforma degli apparati dello Stato, nella prospettiva di miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro;
> assistere i lavoratori della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera nelle controversie derivanti dal rapporto di lavoro e tutelarli nell’esercizio dell’attività sindacale;
> sensibilizzare e rendere consapevole l’opinione pubblica dei problemi dei lavoratori (in servizio ed in ausiliaria) della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, nonché dell’azione sindacale che conduce il SINAM a salvaguardia del sistema sicurezza civile del Paese;
> perseguire il raggiungimento della pienezza dei diritti civili, politici e sindacali per i militari della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo;
> promuovere specifiche iniziative legislative, politiche, culturali e sociali per i militari del della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, anche attraverso la costituzione di idonee forme associative che salvaguardino il patrimonio culturale, ideale e di contributo rappresentato dai suddetti lavoratori.
> promuovere la piena integrazione nella compagine militare della componente femminile militare appartenente alla Forza Armata Marina, adoperandosi per il superamento di ogni sperequazione mediante qualsiasi azione in favore dell’integrazione del personale di entrambi i generi, la quale rappresenta un miglioramento per il benessere di tutta l’organizzazione militare. Il SINAM si strutturerà per consentire di creare una cultura organizzativa che consideri che le capacità di uomini e donne sono complementari, non alternative ed entrambe essenziali per il perseguimento degli obiettivi dell’organizzazione militare, significa esprimere al meglio le potenzialità della risorsa umana impiegata dallo strumento militare
> promuovere e valorizzare un dibattito con Istituzioni, Enti, mondo dell’associazionismo e con la società civile che sostenga adeguatamente le politiche finalizzate alla salvaguardia e al rafforzamento della legalità e dei diritti dei militari.
VII. Inoltre, il SINAM:
> si adopera per la predisposizione e proposizione di progetti di legge aventi ad oggetto la disciplina dei limiti all’esercizio delle libertà sindacali dei militari e delle condizioni di esercizio di quelle libertà, in conformità alle indicazioni di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 120/2018;
> si attiva con iniziative di approfondimento, studio e confronto della istituzione della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al fine di promuovere la cultura di una moderna politica della legalità e della tutela dei diritti fondamentali della persona;
> si attiva al fine di assicurare il rispetto dei diritti delle operatrici e degli operatori della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, con i limiti d’esercizio imposti dalla normativa vigente, studiando modalità in grado di realizzare il generale avanzamento dei diritti civili, politici e sindacali di tutti gli appartenenti ai corpi di polizia ed alle forze militari in armonia con le esigenze imprescindibili e i fini istituzionali dell’amministrazione di appartenenza di ciascuna forza;
> si attiva per realizzare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle operatrici e degli operatori della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, sul piano normativo, economico, sociale, del trattamento a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
> promuove la formazione degli operatori e delle operatrici della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, da considerare leva strategica di successo per lo sviluppo e la crescita dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione della Forza Armata Marina, con espressa esclusione di tutte quelle attività e materie che attengono all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale ed all’impiego del personale;
> si attiva nel processo di democratizzazione della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e degli atri Corpi militari attualmente in ossequio all’art. 52 della Costituzione;
> fornisce assistenza anche qualificata agli operatori e alle operatrici della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo nelle controversie e nelle problematiche derivanti e comunque connesse con il rapporto di lavoro alle dipendenze del Corpo di appartenenza e nella tutela dei diritti sindacali.

ART. 4 – DIVIETI

I. È fatto divieto ai militari (in servizio e ausiliari) della Marina Militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, iscritti al SINAM di esercitare il diritto di sciopero.
II. È fatto divieto al SINAM di aderire o federarsi ad altre associazioni sindacali non militari.
III. È fatto divieto di creare confederazioni e/o affiliazioni tra il SINAM e Organizzazioni Sindacali costituite da lavoratori ed ex lavoratori in quiescenza appartenenti al comparto del pubblico impiego. Tuttavia, è consentita la costituzione di confederazioni e/o affiliazioni tra il SINAM e i Sindacati costituiti da lavoratori del pubblico impiego non contrattualizzati dipendenti da altri Corpi militari (Marina, Esercito, Aeronautica, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza).
IV. È fatto divieto di partecipare e sostenere le competizioni politiche e amministrative comunitarie, nazionali, territoriali di qualsivoglia livello e natura.

ART. 5 – PRINCIPI ISPIRATORI

I. Il SINAM si ispira, nello svolgimento della propria azione, ai valori ideali e culturali propri della libertà sindacale, richiamata dall’articolo 11 della C.E.D.U., del confederalismo sindacale per la tutela degli iscritti ove non in contrasto con le disposizioni vigenti per gli appartenenti della Marina Militare, ivi comprese le norme del D. Lgs. 66/2010, nel collegato regolamento, e ss.mm.ii, nonché della Legge 46/2022.
II. Il SINAM considera la modifica delle disposizioni disciplinanti gli organismi di rappresentanza militare e la contemporanea creazione di norme specifiche di regolamentazione dei limiti e delle condizioni di azione per i Sindacati tra militari obiettivo imprescindibile, al fine di potere realizzare congrue relazioni sindacali per la tutela degli iscritti e delle iscritte.

ART. 6 – DEMOCRAZIA DI ORGANIZZAZIONE

I. Il SINAM promuove e sostiene tutte le politiche a favore della salvaguardia dei militari (in servizio e ausiliari) della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera e di un adeguato sistema di sicurezza per il Paese, collaborando con le forme di aggregazione democratica che perseguano tali obiettivi. In tale ottica ritiene fondamentale, per l’accrescimento e il consolidamento della sua azione, la partecipazione dei propri associati alle scelte fondamentali che attengono all’attuazione della propria politica e al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
II. In particolare, ritiene fondamentale che l’approvazione delle piattaforme e degli accordi sia a livello nazionale che decentrato deve avvenire nel rispetto del principio della consultazione. Gli organismi statutari stabiliscono le relative modalità.
III. Al fine di diffondere le informazioni agli iscritti, a tutti gli appartenenti della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo nonché ai cittadini sulle iniziative politico-sindacali, oltre che contrattuali e di tutela dei diritti dei militari marinai e guardiacoste, il SINAM si doterà di un bollettino on line, fruibile sul proprio sito WEB, denominato “SINAM Progetto Guardiacoste e Marinai”, per l’informazione interna.
IV. Le strutture Provinciali e Regionali che vogliono dotarsi di analogo strumento di informazione interna, sempre sul proprio sito web, dovranno denominarlo “SINAM Collegamento Flash …” accompagnato dal nome della propria provincia o regione.

ART. 7 – AUTONOMIA SINDACALE

I. Il SINAM considera la sua autonomia di iniziativa sindacale ed organizzativa un patrimonio da difendere e valorizzare.
II. Il SINAM è autonomo dai partiti, dalle formazioni politiche e dal Governo e si finanzia esclusivamente attraverso i contributi consentiti dalla legge.
ART. 8 – ISCRIZIONE AL SINAM
I. L’iscrizione al SINAM è consentita unicamente al personale militare in servizio od in ausiliaria.
II. L’iscrizione al SINAM avviene mediante domanda alla Struttura territoriale competente e mediante la sottoscrizione della relativa “delega sindacale”.
III. Con la sottoscrizione della delega sindacale il lavoratore autorizza l’Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta sulla propria retribuzione con versamento della stessa al SINAM.
IV. A tutela dell’Organizzazione Sindacale la domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all’espiazione della pena e di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista).
V. Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di cessazione del rapporto associativo con il SINAM.

ART. 9 – DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

I. Le iscritte e gli iscritti al SINAM hanno uguali diritti.
II. In applicazione del principio democratico che anima la vita interna dell’Associazione, tutte le iscritte e gli iscritti hanno diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell’Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica.
III. Ogni iscritta e ogni iscritto al SINAM ha diritto di concorrere, secondo le regole dell’Organizzazione di cui alle norme che seguono, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela, sia individuale che collettiva, dei propri diritti e interessi economici, sociali, professionali e morali, usufruendo a tal fine anche dei servizi organizzati dalle strutture del SINAM.
IV. Il SINAM adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell’Organizzazione da parte delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull’attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa. Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere dinanzi agli organismi del sindacato a ciò deputati secondo le regole statutarie contro le decisioni adottate nei loro confronti.
V. Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statutari, anche attraverso l’attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna. Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori/elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza. Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell’Organizzazione – posizioni collettive di minoranza o di maggioranza.

ART. 10 – DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

I. Le iscritte e gli iscritti, che partecipano all’attività dell’Organizzazione, contribuiscono al suo finanziamento attraverso i proventi derivanti dalle deleghe connesse al versamento delle quote associative acquisite, di cui al precedente articolo 8, e si attengono alle norme del presente Statuto nonché ai provvedimenti deliberati dagli organi statutari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.
II. Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi e le disposizioni del presente Statuto.
III. Qualora ricoprano incarichi dirigenziali, o siano componenti degli organismi statutari (Segreteria, Direttivo, ecc.) a tutti i livelli territoriali (Nazionale, Regionale, Provinciale ed Aree M.M.) sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena consapevolezza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti del Sindacato, dell’Amministrazione di appartenenza e degli iscritti rappresentati, garantendo attraverso comportamenti coerenti la difesa dell’unità e dell’immagine del SINAM, nonché la correttezza dell’azione sindacale nel rispetto del presente Statuto e delle norme esterne nello stesso richiamate.

ART. 11 – DEMOCRAZIA E UNITÀ SINDACALE

I. Gli iscritti al SINAM, senza distinzione di sesso, razza, religione, opinioni politiche qualifica e ruolo, hanno pari dignità e diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
II. Gli iscritti concorrono alla formazione dei gruppi dirigenti valorizzando non le appartenenze ma l’impegno e la capacità individuale. Partecipano altresì alla determinazione delle decisioni politiche e hanno diritto all’informazione su ogni attività del SINAM.
III. Le iscritte e gli iscritti partecipano all’attività dell’Organizzazione, rendendone feconda la vita democratica, contribuiscono alla vita del sindacato attraverso le quote associative e si attengono alle norme del presente Statuto.
IV. Le iscritte e gli iscritti improntano i propri comportamenti a lealtà e rispetto dei valori e delle finalità del SINAM.
V. Qualora assumano incarichi di direzione sono chiamati a svolgere il loro compito con piena lealtà, coscienza delle responsabilità che ne derivano, improntando la loro azione al rispetto dei deliberati degli organi statuari.
VI. Il dissenso si può manifestare sempre all’interno dell’organizzazione, attraverso adeguate forme di tutela, fermo restando che esso deve trovare comunque sintesi nei deliberati degli organi statutari previsti dal presente Statuto ai quali, una volta decisi, tutti si devono attenere e li devono sostenere.
VII. I rappresentanti designati o eletti su candidature del SINAM nei vari organismi, consigli e commissioni sostengono e attuano le politiche e gli indirizzi decisi dagli organismi statuari.
VIII. Il SINAM considera l’unità e la democrazia sindacale valore e obiettivo strategico, fattore determinante del rafforzamento del potere contrattuale dei lavoratori, condizione per allargare l’area dei consensi e delle adesioni.
IX. L’organizzazione Sindacale è costituita democraticamente e agisce nel rispetto del vincolo democratico che deve ispirare la propria azione all’interno ed all’esterno.
X. Il principio di democraticità interno dell’Organizzazione è garantito mediante:

  1. lo svolgimento dei congressi ogni cinque anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l’anticipazione; dalle norme per l’indizione dei congressi straordinari; dall’elezione negli stessi Congressi degli organismi dirigenti con la necessaria precisazione che le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l’altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
  2. l’applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto;
  3. la garanzia, statutariamente prevista, della massima partecipazione di ogni iscritta e di ogni iscritto all’attività del SINAM e la partecipazione alla scelta anche elettiva dei componenti degli organismi dirigenti della stessa, secondo le modalità disciplinate dal presente Statuto;
  4. l’adozione di regole per la formazione delle decisioni dell’Organizzazione ai vari livelli;
  5. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto e delle disposizioni regolamentari;
  6. la garanzia del diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
  7. l’unicità dell’Organizzazione nella realizzazione delle decisioni degli organismi dirigenti;
  8. la ricerca preliminare di una mediazione tra gli interessi e le rivendicazioni di un determinato gruppo e gli orientamenti della maggioranza numerica degli altri lavoratori o, più in generale, la rappresentanza dell’insieme degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori, propri di un sindacato generale, facendo vivere e praticare una democrazia della solidarietà, affinché si affermi, nella cultura e nella forza contrattuale del SINAM il valore del pluralismo e quello della confederalità;
  9. la definizione delle prerogative, dei compiti e dei poteri degli organismi statutari ispirata alla separazione dei poteri: la direzione politica e la regolamentazione della vita interna dell’Associazione è attribuita al Consiglio Direttivo; la gestione del mandato ricevuto dal Consiglio Direttivo e cioè la realizzazione dei fini indicati dal Consiglio Direttivo, nonché di rappresentanza legale del sindacato e di direzione quotidiana delle attività, sono attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria Nazionale; il controllo sugli atti delle varie strutture è attribuito al Collegio Statutario Nazionale; l’organismo di giustizia interna è il Consiglio di Garanzia;
  10. la garanzia di non discriminazione operante nella costituzione degli organismi dirigenziali, a partire dalle Sezioni Sindacali di Base fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni di componenti che si rendano necessarie, assicurata dalla regola di necessaria e adeguata rappresentanza dei generi: in particolare, negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi e la rotazione dei componenti;
  11. la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, con assunzione di incarico dirigenziale solo quale risultato di processi democratici e partecipati;
  12. la preventiva definizione di regole disciplinanti: la durata massima dell’incarico di Segretario Generale, che non può superare due mandati consecutivi Congressuali (o non più di otto anni); la sostituzione negli incarichi esecutivi, con favore per il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti.
    XI. Il SINAM garantisce e promuove il diritto inalienabile di ogni iscritta/iscritto e dirigente a contribuire, individualmente o tramite delegati, alla formazione, realizzazione e allo sviluppo del programma, nonché alla costituzione dei gruppi dirigenti.
    XII. Il SINAM ritiene la democrazia di mandato delle lavoratrici e dei lavoratori principio fondamentale da assumere quale canone imprescindibile per la definizione di tutte le fasi negoziali dell’attività contrattuale, nei limiti in cui tale attività potrà essere esperita.

ART. 12 – POLITICHE ORGANIZZATIVE – DURATA MANDATI

I. Ciascuna struttura (nazionale o territoriale) del SINAM, nella propria attività politico – sindacale e di contrattazione deve sollecitare lo sviluppo del rapporto partecipativo dei lavoratori, favorendo il coinvolgimento e l’aggregazione delle donne e dei giovani ai fini di una loro presenza adeguata e di un ruolo pieno nel sindacato, anche attraverso la costituzione di ogni forma aggregativa, che favorisca e faccia accrescere la partecipazione delle varie componenti del della Forza Armata della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo alle politiche promosse e sostenute dal SINAM. A tal fine, ritiene di dover promuovere, attesa la specificità della donna militare, pur nell’ambito dei problemi generali che il lavoratore militare incontra, la costituzione dei coordinamenti femminili o di altre articolazioni riferite a segmenti della Forza Armata Marina con una specificità che non trova corrispondenza nella generalità dell’organizzazione del lavoro della Forza Armata d’appartenenza, per rendere più proficue e complementari le proprie politiche sindacali e contrattuali. Tra le articolazioni riferite ai vari segmenti dei vari Corpi della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera si costituiranno coordinamenti delle varie componenti specialistiche. Tutti i vari coordinamenti saranno incardinati nella Segreteria Nazionale, per i quali si procederà a nominare dei referenti locali nell’ambito delle Segreterie Regionali.
II. Al fine di garantire una equa tutela e rappresentatività del personale militare, appartenente ai vari corpi della Marina, sono costituiti due coordinamenti nazionali, uno Marina Militare ed uno Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in seno alla Segreteria Nazionale. Parimenti sono costituite tre Segreterie di Area M.M., quali strutture periferiche intermedie con le Sezioni di Base, le quali svolgeranno un ruolo di struttura periferica della componente M.M.
III. La durata delle cariche elettive sia a livello nazionale che delle strutture territoriali del SINAM è di quattro anni e non può essere frazionata
IV. Nell’ottica di favorire la maggiore partecipazione alle massime responsabilità dell’Organizzazione, e in particolare per il livello nazionale e regionale a partire dal primo Congresso, si stabilisce il limite di due mandati nell’ambito della stessa funzione, per gli organismi dei suddetti livelli. Coloro che hanno ricoperto per due mandati consecutivi la medesima carica, sia nazionale che territoriale, potranno essere nuovamente rieleggibili, per la carica in precedenza rivestita, trascorsi tre anni dalla scadenza del secondo mandato.
V. Sempre in tale ottica e nella prospettiva di consentire la massima partecipazione, si auspica di non concentrare sui medesimi quadri sindacali, più cariche di organismi che hanno valenza regionale e nazionale.
VI. Le cariche elettive nel SINAM, rispettando il principio di parità di genere, possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella Forza Armata Marina, e da militari in ausiliaria iscritti all’associazione stessa, giusta quanto previsto dal comma 1 art. 8 della L. 46/2022.

ART. 13 – STRUMENTI DI LOTTA

I. Il SINAM persegue le finalità sindacali avvalendosi di tutti gli strumenti consentiti dalla Costituzione e dalla legge con espressa esclusione dello sciopero.
II. Il principale strumento di azione è il fondamento del dialogo e la comunicazione con tutti gli organismi dello Stato.

ART. 14 – USO DELLA SIGLA E DEL LOGO

I. La sigla e il simbolo “SINAM” appartengono esclusivamente al SINAM e possono essere utilizzati solo dagli organi statuari in carica.
II. L’utilizzo improprio della sigla e/o del simbolo, comporta l’attivazione delle procedure di sanzionamento previste dal presente Statuto.
III. Il logo appartiene al SINAM, quale bene immateriale, ed è raffigurato da un cerchio di colore blu quale colore simbolo comune di appartenenza che richiama i colori del solino delle divise ordinarie (raffigurazione tradizionale della Forza Armata Marina), con all’interno tre strisce verticali contigue, di ugual dimensione, raffiguranti il tricolore italiano (il quale richiama nell’essenza di appartenenza il logo della Guardia Costiera); posta all’interno (sulla parte inferiore) vi è un’ancora tipo ammiragliato (la quale richiama le ancore del distintivo di categoria dei nocchieri di porto e l’ancora del fregio del berretto della Marina) considerata uno dei principali simboli del mare, un vero e proprio simbolo di salvezza; l’ancora viene incrociata da un gabbiano in volo (uccello elemento dell’acqua dal comportamento adattabile a tante situazioni ed utilizza tutto quello che ha per sopravvivere) simboleggiante un messaggio di speranza che l’associazione sindacale vuole rappresentare per i militari della Marina Militare e della Guardia Costiera; Sempre all’interno, nella parte superiore, posta sul lato destro della fascia tricolore, è apposto l’acronimo SI.NA.M., costituente la sigla dell’Associazione sindacale, nel formato di carattere Heavitas maiuscolo puntato di colore giallo oro con misura carattere di dimensione 10. A sormontare il cerchio di colore blu (riportata ad arco speculare all’arco di conferenza del cerchio del logo) su fondo bianco è riportata la scritta (carattere Myriad Pro di colore blu uguale a quello del riempimento del cerchio con dimensione del carattere 8,64) SINDACATO NAZIONALE MARINA; all’esterno della parte inferiore del cerchio di colore blu su fondo bianco (riportata ad arco speculare all’arco di conferenza del cerchio del logo) è apposta una scritta, sempre in carattere Arial dello stesso colore del riempimento del cerchio e della scritta che lo sormonta, il motto dell’Associazione “NULLA DIES SINE LINEA” racchiuso fra due ancore, sempre del medesimo colore blu. Il motto dell’associazione Sindacato Nazionale Marina “NULLA DIES SINE LINEA”, che tradotta letteralmente significa nessun giorno senza una linea, ma nel significato comune vuole sottolineare la necessità dell’esercizio quotidiano per raggiungere la perfezione e per progredire nel bene

ART. 15 – NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO

I. Il SINAM realizza i propri scopi e organizza la propria attività ispirandosi ai principi della democrazia e, nel superiore interesse della collettività, non ricorre all’esercizio del diritto di sciopero, ma individua e realizza mezzi di lotta e di pressione diversi per raggiungere i propri obiettivi.
II. La riunione degli organismi statutari nazionali è decisa dalla Segreteria Nazionale e convocata dal Segretario Generale, dal Segretario Organizzativo o da altro Segretario componente della Segreteria Nazionale all’uopo incaricato. Allo stesso modo viene convocata la riunione degli organismi a livello Provinciale e Regionale e di Area M.M.
III. Qualora 1/3 dei componenti dell’organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale di riferimento, a seconda del livello territoriale coinvolto, ha l’obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo tutta la Segreteria della Struttura superiore. Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria del livello territoriale superiore, che convocherà l’organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.
IV. La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti del Consiglio Direttivo Nazionale deve essere assolta entro 15 (quindici) giorni, con convocazione della adunanza nello stesso termine.
V. Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali hanno l’obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione all’organismo del livello territorialmente superiore.
VI. La convocazione del Consiglio Direttivo deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno sempre preventivamente discussi e concordati con la Struttura superiore.
VII. Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del SINAM sono validamente costituite quando risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. L’elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli appartenenti alla Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo che abbiano sottoscritto e rilasciato la delega sindacale, purché in regola con il pagamento del contributo associativo.
VIII. Tutte le cariche direttive sono elettive; le vacanze che si verificassero, tra un Congresso e l’altro, negli organi dirigenti sono colmate con il primo dei non eletti della lista di appartenenza nel caso in cui questo risulti da verbale redatto al termine dell’elezione dell’organo in cui si è venuta a creare la vacanza. In caso di impossibilità, derivante da assenza di candidati e/o indisponibilità, si procede con conferimento dell’incarico ad interim ad altro dirigente sindacale, in esito di deliberazione del Consiglio Direttivo di struttura corrispondente, formalizzato, successivamente con designazione da parte del Segretario Generale Nazionale, previa deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale, ovvero per cooptazione degli organi direttivi, fino ad un massimo del 20% con gli stessi criteri di rappresentatività utilizzati per le elezioni. Tale conferimento di un incarico ad interim ha carattere eccezionale e temporaneo, con durata del mandato limitatamente alla prima convocazione di Assemblea Congressuale di struttura (Nazionale – Regionale – Area M.M.) per lo svolgimento delle relative elezioni.
IX. La Struttura Nazionale nell’organismo della Segreteria Nazionale svolge il ruolo di Centro Regolatore dei conflitti interni a tutti i livelli.
X. Ai fini delle elezioni, delle votazioni e della vita interna del SINAM si fa rinvio al regolamento da approvare per lo svolgimento dei Congressi, che hanno valenza nel periodo che intercorre tra un congresso e un altro e che, inoltre, disciplina le modalità di voto all’interno di tutti gli organismi previsti dal presente Statuto, fatta eccezione quelli per i quali si richiama l’emanazione di appositi regolamenti. L’istituto della delega, pertanto, è previsto esclusivamente per le fasi congressuali e non anche per le votazioni dei vari organismi statutari. Il regolamento per lo svolgimento dei Congressi, comunque non dovrà essere in contrasto con i limiti imposti di cui all’art. 3 ovvero espressa esclusione di tutte quelle attività e materie che attengono all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale ed all’impiego del personale.
XI. Il congresso straordinario è convocato, per tutte le strutture del SINAM, quando ne è fatta richiesta dalla metà più uno degli iscritti che fanno riferimento alla struttura di cui si intende richiedere il congresso straordinario.
XII. Si procederà, altresì, al congresso straordinario, della struttura interessata, qualora le vacanze degli organismi, eletti al congresso, della struttura stessa siano superiori al 50%. In tali casi il congresso straordinario, fatta eccezione per gli altri casi espressamente previsti dal presente Statuto, è convocato, a livello regionale e provinciale dalla Segreteria Nazionale.
XIII. Le vacanze, accertate dalla Segreteria Nazionale, saranno comunicate alla Segreteria Provinciale, Regionale di Area M.M. interessata, prima dell’attivazione delle procedure per il congresso straordinario.
XIV. Qualora tale vacanza si dovesse registrare nella sezione sindacale di base, il congresso straordinario sarà indetto dalla Segreteria Provinciale della quale detta sezione fa parte.
XV. Se le vacanze sono comprese tra il 20% e il 50%, l’organismo si ridurrà proporzionalmente.
XVI. Il componente degli organi previsti dallo Statuto è considerato decaduto se si assenta senza giustificato motivo per tre sedute consecutive e comunque dopo un anno di assenza anche se giustificata qualora trattasi di membro di direttivo o di membro di Segreteria.


ART. 16 – INCOMPATIBILITA’

I. Il SINAM ritiene imprescindibile salvaguardare la massima unità della compagine sindacale sia nella pianificazione dell’azione sindacale che nella attività concreta, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall’Organizzazione nel suo insieme.
II. Sono escluse dalle competenze della trattazione le materie espressamente indicate al comma 3 dell’art. 5 della legge 28 aprile 2022, nr. 46, ovvero la trattazione di materie afferenti all’ordinamento militare, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all’impiego del personale in servizio.
III. Il SINAM ripudia ogni logica di tipo corporativo.
IV. L’autonomia e l’indipendenza degli organismi statutari si realizza mediante la separazione delle attribuzioni e dei compiti ed è garantita dalle disposizioni sulle incompatibilità, oltre che da quelle disciplinanti il divieto di cumulo degli incarichi di cui alla disposizione che segue.
V. L’incompatibilità è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

  1. Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche ai vari livelli nazionali o territoriali (Regionali/Aree M.M./Provinciali/Sezioni di Base) i militari che si trovano in una delle condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 8 della legge 28 aprile 2022, nr. 46.
  2. L’incarico quale Presidente e/o componente negli organismi nazionali, provinciali e regionali (qualsiasi diramazione territoriale del SINAM) non è compatibile con quello degli ufficiali che rivestono l’incarico di Comandante di Corpo, ai sensi della lettera d) del comma 2 dell’art. 8 della L. 46/2022, o di dirigente Comandante di Reparto e/o rappresentante del datore di lavoro.
  3. L’incarico quale componente o Presidente negli organismi nazionali, provinciali e regionali (qualsiasi diramazione territoriale del SINAM) non è compatibile con l’incarico di dirigente di ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione.
  4. Gli incarichi di direzione del SINAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con la partecipazione attiva a qualunque livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
  5. Gli incarichi di direzione del SINAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con l’appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché ad organi esecutivi degli stessi;
  6. Gli incarichi di direzione del SINAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con la carica di componente delle assemblee elettive dell’Unione Europea e quelle dello Stato italiano ai diversi livelli istituzionali;
  7. Gli incarichi di direzione del SINAM ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con l’assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali.
    VI. L’iscritta o l’iscritto che si trovi in una delle condizioni sub n. 4, 5, 6 e 7 deve optare per un solo incarico, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione l’iscritto decade dalla carica sindacale.
    VII. La candidatura alle assemblee sub n. 6 comporta l’automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione della qualifica di componente o Presidente degli organismi dirigenziali.
    VIII. Con riferimento alla fattispecie sub n. 7, l’incompatibilità si configura con l’accettazione dell’incarico quale componente dell’esecutivo anche se precedente all’appuntamento elettorale.
    IX. L’iscritto/iscritta che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non può fare parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.
    X. Compete alla Segreteria territoriale di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità. A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.
    XI. Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato e risolto dal Consiglio Direttivo Nazionale.
    XII. La decadenza dalla carica per incompatibilità opera automaticamente.

ART. 17 – CUMULO DI CARICHE

I. È vietato il cumulo tra le seguenti cariche statutarie: Segretario Generale della Segreteria Nazionale, Regionale, Area M.M. e Provinciale, componente della Segreteria Nazionale, Regionale, Area M.M. e Provinciale, Presidente degli organismi statutari interni, sia a livello nazionale che territoriale.
II. È derogabile il divieto di cumulo delle seguenti cariche: quella di Segretario Generale Regionale e/o Area M.M. con quella di Segretario Generale Provinciale; quella di componente della Segreteria Regionale e/o Area M.M. con quella di componente della Segreteria Provinciale.
III. Il divieto è derogabile previa specifica delibera assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dal Consiglio Direttivo Regionale, Area M.M. e Provinciale.
IV. L’iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l’iscritto o l’iscritta decade dalla nuova carica.

I. È vietato il cumulo tra le seguenti cariche statutarie: Segretario Generale della Segreteria Nazionale, Regionale, Area M.M. e Provinciale, componente della Segreteria Nazionale, Regionale, Area M.M. e Provinciale, Presidente degli organismi statutari interni, sia a livello nazionale che territoriale.
II. È derogabile il divieto di cumulo delle seguenti cariche: quella di Segretario Generale Regionale e/o Area M.M. con quella di Segretario Generale Provinciale; quella di componente della Segreteria Regionale e/o Area M.M. con quella di componente della Segreteria Provinciale.
III. Il divieto è derogabile previa specifica delibera assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dal Consiglio Direttivo Regionale, Area M.M. e Provinciale.
IV. L’iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 30 (trenta) giorni dal conferimento. Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l’iscritto o l’iscritta decade dalla nuova carica.

TITOLO II
DELLE STRUTTURE E DELL’ORGANIZZAZIONE NAZIONALE

ART. 18 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA

I. L’associazione SINAM è costituita dagli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa.
II. L’Assemblea degli iscritti e delle iscritte integra la rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.
III. L’Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi delle istanze superiori.
IV. Il SINAM organizzativamente si articola in:
a. Struttura Nazionale
b. Strutture Regionale
c. Strutture Aree M.M.
d. Strutture Provinciale
e. Sezioni Sindacali di Base C.P.
f. Sezioni Sindacali di Base M.M.
V. La costituzione, o la modifica dell’attuale assetto organizzativo delle province, delle regioni e della ripartizione territoriale dei Comandi Marina Militare in essere all’atto dell’approvazione del presente Statuto, comporterà la modifica dell’assetto organizzativo del SINAM in aderenza all’aggiunta/cancellazione delle province o delle regioni sino a quel momento vigenti.
VI. In tale caso la struttura che si costituirà sarà denominata con la sigla SINAM affiancata dal nome della nuova provincia o regione o Area M.M.
VII. Le strutture provinciali e regionali sono denominate come dall’allegato “A” che costituisce parte integrante del presente Statuto.
VIII. La sezione sindacale è denominata con l’aggiunta del nome dell’ufficio nella quale essa, secondo quanto previsto dal presente Statuto può essere costituita.
IX. Nelle more di costituzione delle strutture provinciali, nelle sedi indicati nell’allegato A allo Statuto, è data possibilità alle Segreterie Regionali di costituire in via transitoria delle Sezioni di Base.
X. Le sedi di tutte le strutture del SINAM, attuale sede nazionale o delle future sedi territoriali (Regionali – Aree M.M. – Provinciali/Compartimentali – Sezioni di Base), dovranno essere costituite in sedi diverse da Comandi/Caserme e/o sedi di servizio o comunque non in strutture militari, fatto salvo se diversamente autorizzate ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della L. 46/2022.

ART. 19 – ORGANI E NATURA DEGLI STESSI

I. Sono Organi interni del Sindacato che operano per il perseguimento dei fini statutari secondo le rispettive attribuzioni:

1. Il Congresso, quale organo di direzione e di individuazione delle finalità e degli obiettivi del sindacato;
2. Il Consiglio Direttivo, quale organo di direzione politica e di indicazione delle finalità del sindacato, tra un Congresso e l’altro;
3. La Segreteria a qualunque livello territoriale, quale organo esecutivo;
4. L’Assemblea nazionale dei delegati, quale organo consultivo;
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori e l’Ufficio Centrale Ispettivo quali organi di controllo;
6. Il Collegio Statutario Nazionale, quale organo di garanzia statutario;
7. Il Collegio dei Probiviri, quale organo di giustizia interna.

ARTICOLO 20 – STRUTTURA ORGANIZZATIVA NAZIONALE

I. Sono organi nazionali il:
 Congresso Nazionale
 Consiglio Direttivo Nazionale
 Segreteria Nazionale
 Collegio Statuario Nazionale
 Collegio dei Probiviri
 Collegio d’Appello del Collegio dei Probiviri

ART. 21 – CONGRESSO NAZIONALE

I. Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa territoriale del SINAM. Esso viene convocato ogni 4 anni dal Consiglio Direttivo ed ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Consiglio Direttivo o richiesta da almeno 1/3 delle iscritte/iscritti.
II. Il Consiglio Direttivo Nazionale predisporrà ed approverà, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, il regolamento per lo svolgimento dei congressi garantendo l’attuazione dei principi e delle regole del presente Statuto.
III. Il Congresso è altresì convocato, in via straordinaria, secondo quanto stabilito dal precedente articolo 15 del presente Statuto.
IV. L’ordine del giorno del Congresso ordinario sarà formulato dal Consiglio del Direttivo Nazionale, mentre per quello straordinario dal Commissario Straordinario e sarà reso noto almeno quindici giorni prima della convocazione del Congresso.
V. Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, Regionale, Provinciale e della Sezione sindacale di Base. Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutte le lavoratrici/lavoratori, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti nella modalità previste dal Regolamento congressuale.
VI. Le norme per l’organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l’elezione dei delegate/delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo organo deliberante dell’istanza per la quale è indetto il Congresso. Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.
VII. I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.
VIII. I compiti del Congresso Nazionale sono:
 elabora le linee e gli orientamenti generali di natura politico sindacale del SINAM che devono essere osservate da tutte le Strutture, che dovranno uniformarsi, tra un Congresso e l’altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira;
 eleggere il Consiglio Direttivo Nazionale;
 eleggere il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
 eleggere il Collegio dei Probiviri, 1 sezione e 2 sezione;
 eleggere il Collegio d’Appello del Collegio dei Probiviri;
 approvare il Regolamento di Garanzia a cui si attengono, per l’esercizio delle loro funzioni, il Collegio dei Probiviri, nonché il Collegio d’Appello dei Probiviri limitatamente agli interventi di sua competenza;
 elegge il Collegio Statutario Nazionale;
 Approva le modifiche allo Statuto.
IX. In caso di modifiche allo Statuto, dopo la deliberazione dell’assemblea congressuale, lo stesso dovrà essere trasmesso al Ministro della Difesa al fine di ricevere il dovuto atto di assenso.
X. Solo al Congresso nazionale compete il potere di deliberare l’eventuale scioglimento del SINAM. La deliberazione di scioglimento del sindacato è validamente adottata solo se preventivamente indicata nell’ordine del giorno di convocazione del Congresso e solo ove adottata con la maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso. Per il caso di scioglimento con la stessa delibera deve essere disciplinata la destinazione del patrimonio del SINAM.
XI. Le modalità di partecipazione al Congresso Nazionale, il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero dei delegati da eleggere e ogni altra norma attinente allo svolgimento dello stesso verranno determinate con apposito regolamento da approvarsi da parte del Consiglio Direttivo Nazionale prima della convocazione del Congresso.
XII. Il Congresso delibera sull’ordine del giorno dei propri lavori e verifica i poteri dei delegati.

ART. 22 – CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

I. Il Consiglio Direttivo è il massimo organo deliberante del SINAM tra un Congresso e l’altro.
II. Al Consiglio Direttivo è attribuita la direzione politica del sindacato nell’ambito ed in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto.
III. Adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell’attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui il Sindacato è articolato, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.
IV. Al Consiglio Direttivo Nazionale compete la decisione e deliberazione, in apposite sessioni, sulle questioni disciplinate dall’articolo 11 del presente Statuto; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse; sulla corretta applicazione di regole amministrative; di regole inerenti alla vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.
V. Ognuna di queste deliberazioni deve contenere le sanzioni in caso di mancato rispetto delle stesse. In materia amministrativa tali sanzioni possono arrivare all’interruzione del rapporto di affiliazione, o alla cessazione dell’aspettativa o del distacco sindacale.
VI. Il Consiglio Direttivo Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria Nazionale, riferito all’esercizio dell’anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all’esercizio dell’anno precedente.
VII. Per il caso in cui un organo direttivo o esecutivo assuma e confermi posizioni e/o comportamenti incompatibili con l’appartenenza al SINAM, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, con le regole dell’ordinamento italiano anche quelle specificamente applicabili agli appartenenti ai corpi militari, o ostative alla corretta direzione della struttura, con pericolo di compromissione degli interessi e/o dell’immagine del SINAM, il Consiglio Direttivo Nazionale può deliberare, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/delegati con funzioni di verifica e di istruttoria finalizzate all’accertamento delle condotte per l’assunzione delle decisioni del caso ed alla risoluzione delle criticità.
VIII. Nella delibera del Consiglio Direttivo Nazionale del SINAM dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi.
IX. Nel caso di perduranza delle criticità riscontrate, anche prima del decorso del termine di cui sopra, previa rendicontazione delle delegate/delegati incaricati al Consiglio Direttivo Nazionale anche sulla possibilità effettiva di eliminazione delle criticità con ripristino della regolarità, il Consiglio Direttivo Nazionale potrà deliberare di dare avvio alla gestione straordinaria (Commissariamento) dell’organismo compromesso con contestuale nomina di un Commissario straordinario che eserciterà i poteri dell’organismo disciolto, si adopererà per ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e provvederà ad organizzare, entro sei mesi dalla propria nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.
X. La delibera di gestione straordinaria del Consiglio Direttivo deve essere motivata.
XI. Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l’eliminazione delle criticità e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.
XII. Il Consiglio Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l’altro possono essere ripianate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti, e per sostituzione decisa dal Consiglio Direttivo medesimo.
XIII. È componente di diritto del Consiglio Direttivo il Segretario Generale Nazionale.
XIV. Partecipano come uditori, senza diritto di voto, i Presidenti delle due sezioni dei Collegi dei Probiviri, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell’Ufficio Ispettivo Centrale, il Direttore della Segreteria Nazionale nonché i Segretari Nazionali dei coordinamenti M.M. e C.P. ed il Responsabile del Dipartimento Tutele Politiche Sociali e della Famiglia – Parità di Genere – Supporto Psicologico.
XV. Il Consiglio Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, dei Collegi dei Probiviri e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto.
XVI. Il Consiglio Direttivo si doterà di un regolamento per disciplinare il funzionamento proprio dell’organo così da garantire la correttezza dell’attività dell’organismo medesimo.
XVII. Il Consiglio Direttivo è retto da un Presidente o una Presidenza elettiva.
XVIII. Il Consiglio Direttivo è convocato dalla Segreteria Nazionale, su preciso ordine del giorno in via ordinaria di norma due volte l’anno ed in via straordinaria ogni qual volta la sua convocazione sia richiesta da un terzo dei suoi membri, ovvero sia necessario ratificare provvedimenti di urgenza eventualmente assunti nelle materie di competenza del Consiglio Direttivo.
XIX. Il Consiglio Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest’ultimo, la Segreteria, compresi i due Segretari Nazionali M.M. e C.P. dei relativi coordinamenti, nonché il Direttore della Segreteria Nazionale. Tutte le cariche della Segreteria Nazionale, nonché la ratifica delle strutture territoriali del SINAM, dovranno essere formalizzate mediante Decreti del Segretario Generale Nazionale.
XX. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.
XXI. Esso è convocato dalla Segreteria Nazionale.
XXII. Sono compiti del Consiglio Direttivo Nazionale:
 deliberare sulla politica generale del SINAM;
 approvare il regolamento congressuale;
 provvedere alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso Nazionale e alla predisposizione del relativo ordine del giorno;
 deliberare gli atti di straordinaria amministrazione relativi all’acquisizione e alla cessione del patrimonio immobiliare;
 deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e del relativo Regolamento.

ART. 23 – SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale è l’organo politico di direzione esecutiva del SINAM.
La Segreteria Nazionale esegue e dà concreta attuazione alle decisioni del Segretario Generale Nazionale, del Consiglio Direttivo e del Congresso Nazionale assicurando la corretta e continuativa gestione del SINAM, anche con riferimento agli atti di straordinaria amministrazione nonché a quelli di acquisto e cessione gestione dei beni immobili deliberati dagli organi competenti. Assicura la direzione delle attività del Sindacato e il rapporto con le strutture territoriali quale Centro Regolatore.
La direzione tecnica della Segreteria Nazionale è affidata ad un Direttore designato dal Segretario Generale Nazionale, previa deliberazione di ratifica da parte del Consiglio Direttivo Nazionale
All’interno della Segreteria Nazionale sono costituiti due coordinamenti generali di categoria, uno per il personale appartenenti al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, mentre il secondo per il personale militare appartenente al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera. La costituzione dei due coordinamenti assolve ruolo cardine e fondamentale finalizzato a garantire una equa tutela e rappresentatività del personale militare, appartenente ai vari corpi della Marina Militare ed al Corpo Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, in seno alla Segreteria Nazionale, i quali saranno retti da due Segretari Nazionali (uno M.M. e l’altro C.P.) quali diretti collaboratori del Segretario Generale Nazionale.
I coordinamenti M.M. e C.P. sono organizzati con due strutture (aventi rango di sotto segreterie) composte da collaboratori dedicati, i quali sono posti alle dirette dipendenze dei rispettivi Segretari Nazionali M.M. e C.P. Gli stessi sono incardinati nell’ambito della Segreteria Nazionale, assumendo la carica di dirigente sindacale, per cui, di conseguenza, sottoposti al Segretario Generale Nazionale, da cui dipendono.
La Segreteria Nazionale gestisce l’attività nazionale del SINAM per l’ordinaria amministrazione; rappresenta il SINAM nei confronti delle controparti nazionali in tutte le fasi della contrattazione e può intervenire in quelle di contrattazione articolata sul territorio.
La Segreteria Nazionale delibera sulle questioni di propria competenza e su quelle che rivestono carattere d’urgenza.
La Segreteria Nazionale decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.
Ogni componente della Segreteria – sulla base dell’incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta e decretazione del Segretario Generale – risponde del suo operato all’organo esecutivo. Il Segretario Generale Nazionale può revocare, motivatamente, l’incarico operativo, escluso le cariche conferite ai Segretari Nazionali dei coordinamenti M.M. e C.P. essendo cariche elettive.
Dell’incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Consiglio Direttivo in un’apposita riunione.
La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.
Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, non differibili, con obbligo di ratifica da parte dell’organismo competente.
La Segreteria presenta al Consiglio Direttivo, per l’approvazione, i bilanci dell’Organizzazione e le proposte di modifica del presente Statuto.

ART. 24 – SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE – LEGALE RAPPRESENTANTE

I. Il Segretario Generale Nazionale – Regionale – Provinciale coordina i lavori della Segreteria Nazionale – Regionale – Provinciale e rappresenta legalmente il SINAM di fronte a terzi e in giudizio.
II. La rappresentanza legale del SINAM di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale Nazionale che a sua volta può delegare altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria Nazionale, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.
III. In caso di impedimento o di assenza, la rappresentanza di cui al punto che precede è affidata ad uno dei due Segretari Nazionali (C.P. o M.M.), appositamente designato dal Consiglio Direttivo Nazionale su proposta del Segretario Generale Nazionale, il quale assume incarico di vicariato in qualità di Segretario Generale Aggiunto.
IV. Tali ultime questioni devono essere sottoposte alla ratifica dell’organo ordinario competente.
V. In caso di assenza e/o impedimento constatato dal Direttivo Nazionale tale rappresentanza è attribuita, in forma collegiale, ai responsabili di vertice (Segretari e Presidenti dei Comitati Direttivi) delle Segreterie Nazionale – Regionale – Area M.M.
VI. La segreteria si dota di un regolamento di funzionamento che norma anche il proprio processo decisionale.

ART. 25 – SEGRETARI NAZIONALI COORDINAMENTI M.M. E C.P.

I Segretari Nazionali dei coordinamenti M.M. e C.P. coordinano i lavori delle rispettive sotto segreterie, quali dirigenti di diretta collaborazione della Segreteria Nazionale, rapportandosi per gli aspetti tecnici, amministrativi ed organizzativi con il Direttore della Segreteria Nazionale;
I Segretari Nazionali (M.M. e C.P.) coadiuvano il Segretario Generale Nazionale nelle politiche di rappresentanza, riferiti alla rispettiva componente M.M. e C.P.
Il Segretario Nazionale C.P. svolge anche ‘incarico di coordinatore generale delle Segreterie Regionali SINAM, indicate nell’allegato A dello Statuto, svolgendo ruolo di supporto e collegamento con il Segretario Generale Nazionale;
Il Segretario Nazionale M.M. svolge anche ‘incarico di coordinatore generale delle Segreterie di Area M.M. SINAM, indicate nell’allegato A dello Statuto, svolgendo ruolo di supporto e collegamento con il Segretario Generale Nazionale;
I Segretari Nazionali (M.M. e C.P.) partecipano al coordinamento dei lavori dell’Ufficio Analisi e Programmazione Contratto di Lavoro del SINAM nei lavori istruttori della piattaforma contrattuale del SINAM e per le concertazioni di secondo livello, riferiti alla rispettiva componente M.M. e C.P.

ART. 26 – COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

I. Il Collegio statutario nazionale è l’organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del SINAM. Esso è composto da 5 (cinque) componenti effettivi ed altrettanti supplenti – invitati permanenti – con funzioni di surroga dei componenti effettivi assenti. Il Collegio statutario nazionale è eletto a voto palese dal Congresso nazionale a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio statutario nazionale, il numero dei supplenti si riducesse a 3 (tre), il Consiglio Direttivo Nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.
II. Il Collegio statutario nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso. Il Collegio Statutario Nazionale, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi del SINAM, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati in violazione delle disposizioni statutarie. Qualora l’annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l’Organizzazione, il Collegio Statutario Nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Collegio dei Probiviri per quanto di competenza. Il Collegio Statutario nazionale del SINAM ha competenza sull’attività delle strutture di livello inferiore. Le decisioni del Collegio Statutario nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti. Le modalità di procedura e funzionamento interno dei Collegio Statutario nazionale sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

ART. 27 – COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

I. Le istanze nazionali, regionali, provinciali cui competono gestioni finanziarie devono, ove sia previsto obbligatoriamente dalla legge, eleggere un Collegio dei Sindaci Revisori. Esso è composto da tre componenti effettivi con altrettanti supplenti eletti, tra le iscritte e gli iscritti al SINAM, a voto palese dal Congresso Nazionale, Congresso di livello di struttura territoriale ove competono gestioni finanziarie. Per le operazioni di elezioni di rimanda al regolamento di cui al comma X dell’art 15 dello Statuto.
II. Il Collegio dei Sindaci elegge un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Collegio stesso.
III. Nel caso in cui, per effetto di diminuzioni o decadenze di componenti del Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Direttivo Nazionale procede alle necessarie sostituzioni.
IV. Al Collegio dei sindaci revisori è affidato il compito di:
 controllare l’amministrazione;
 la regolare tenuta della contabilità;
 verificare le entrate;
 verificare la regolarità di tutte le spese;
 verificare la consistenza e la destinazione delle eccedenze attive;
 verificare i bilanci preventivi e consuntivi da presentare per approvazione ai rispettivi Direttivi, corredati da una loro relazione contabile; controllare gli inventari dei beni mobili ed immobili; presentare ai rispettivi Congressi una relazione complessiva sui bilanci per il periodo intercorrente tra un Congresso e l’altro. A questo fine le strutture devono tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei Sindaci Revisori della struttura interessata e della Segreteria Nazionale.
V. I membri del Collegio dei Sindaci Revisori, non possono rivestire cariche direttive o esecutive a livello della struttura di cui sono Sindaci Revisori e partecipano unicamente, senza diritto di voto, alle riunioni dei rispettivi organismi deliberanti quando è in discussione il bilancio. La Segreteria Nazionale e le Segreterie Regionali e Provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e preventivo al Collegio dei Sindaci Revisori e questi riferisce con relazione scritta ai rispettivi organi eletti dal Congresso, o dal Consiglio Generale/Direttivo.

ART. 28 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI – COMPOSIZIONE

I. Il Collegio dei Probiviri è l’organo nazionale di giustizia interna del SINAM. È composto da 5 componenti effettivi e altrettanti supplenti. È eletto a voto palese dal Congresso a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti al SINAM. Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Consiglio di garanzia, il numero di supplenti si riducesse a 2, il Consiglio Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti. I componenti del Consiglio di Garanzia hanno vincolo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente, dopo l’approvazione e la comunicazione delle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse. Nel Consiglio di garanzia il soggetto cui compete l’istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale. Ogni intervento tendente a condizionare l’operato e il giudizio del Consiglio di garanzia, esercitato sia sull’intero Consiglio sia sui singole/singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell’autonomia e dell’indipendenza della funzione dell’organo. Il Consiglio di garanzia elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Consiglio stesso.

TITOLO III
DELLA ORGANIZZAZIONE PERIFERICA

ART. 29 – STRUTTURA REGIONALE

I. La Struttura Regionale ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il SINAM nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza regionale.
II. Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.
III. D’intesa con le Strutture Provinciali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione pluri – provinciale. Essa è chiamata altresì a supportare l’iniziativa delle Strutture Provinciali con una serie di servizi centralizzati.
IV. La Struttura Regionale nell’attuazione delle politiche di rappresentanza sindacale, fermo restando la competenza territoriale, al fine di garantire attività omogenea per il personale militare dei vari Corpo della Marina Militare iscritti al SINAM mantengono relazioni e cooperazione, in soluzione di continuità, con le Segreterie delle Aree Marina Militare.
V. Organi della Struttura Regionale sono:
 il Congresso Regionale;
 il Direttivo Regionale;
 la Segreteria Regionale;

ART. 30 – IL CONGRESSO REGIONALE

I. Il Congresso Regionale deve essere effettuato dopo i Congressi Provinciali e in preparazione del Congresso Nazionale.
II. Il Congresso Regionale ha i seguenti compiti:
 esaminare e discutere le politiche e l’attività del SINAM nella regione;
 discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
 esaminare i documenti approvati dai Congressi Provinciali;
 discutere e votare i documenti congressuali;
 discutere e votare la relazione finanziaria;
 eleggere il Direttivo Regionale.
III. Al Congresso Regionale compete altresì deliberare sullo statuto regionale e sulle sue modifiche perché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 31 – ORGANI REGIONALI

I. Il Direttivo e la Segreteria della Struttura Regionale hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Direttivo Regionale, delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’organismo regionale, previa autorizzazione del Segretario Generale Nazionale su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
II. Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo Regionale può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Segretario Generale Nazionale su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
III. I Segretari Generali Provinciali sono membri di diritto del Direttivo Regionale.
IV. Il Segretario Generale Regionale e la Segreteria Regionale sono eletti dal Direttivo Regionale.

ART. 32 – STRUTTURA PROVINCIALE

I. La struttura provinciale rappresenta il SINAM nella provincia e attua la contrattazione decentrata nell’ambito delle direttive generali del Sindacato.
II. Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, raccorda la propria azione con la struttura regionale e nazionale.
III. Organi della Struttura Provinciale sono:
IV. Congresso Provinciale;
V. Direttivo Provinciale;
VI. Segreteria Provinciale;
VII. Assemblea dei quadri provinciali.
VIII. L’assemblea dei quadri è la riunione dei delegati dei posti di lavoro e dei membri delle Commissioni previste dagli accordi sindacali.
IX. L’assemblea è organo esclusivamente consultivo della Segretaria Provinciale e viene convocata dalla stessa Segreteria quando lo ritiene o per la consultazione prevista dal presente Statuto.

ART. 33 – CONGRESSO PROVINCIALE

I. Il Congresso Provinciale:
 esamina e discute l’attività del SINAM sul territorio provinciale;
 stabilisce gli indirizzi cui dovrà attenersi l’attività futura;
 discute e vota le tesi congressuali nazionali;
 discute e vota i documenti congressuali da presentare al Congresso Regionale e Nazionale;
 elegge il Direttivo Provinciale, i delegati al Congresso Regionale e Nazionale.

ART. 34 – ORGANI PROVINCIALI

II. Il Direttivo Provinciale e la Segreteria hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali rapportate alla propria dimensione territoriale.
III. Il Segretario Generale provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Direttivo Provinciale.

ART. 35 – SEZIONE SINDACALE C.P.

I. La sezione sindacale è la struttura di base del SINAM; prende il nome del posto di lavoro e delle località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10 iscritti.
II. Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.
III. Alla sezione sindacale appartengono i lavoratori del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera iscritti al SINAM essa assolve ai seguenti compiti:
 organizza il Congresso e le assemblee della Sezione sindacale;
 provvede all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
 conduce d’intesa con la Segreteria Provinciale le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense e vigila sull’applicazione degli accordi;
 elegge il delegato o la Segretaria della Sezione sindacale;
 elegge i delegati al Congresso Provinciale.

ART. 36 –STRUTTURA AREA M.M.

I. La Struttura di Area M.M. ha compiti di carattere organizzativo, di coordinamento delle attività di studio, formazione sindacale, ricerca e approfondimento culturale rappresentando il SINAM nei confronti delle autorità e degli Enti aventi rappresentanza ricadente nelle giurisdizioni degli Alti Comandi Marina.
II. Assolve ai compiti di formazione, attività servizi e centri di consulenza per i colleghi.
III. D’intesa con le Sezioni di Base M.M. e le Segreterie Regionali coordina la contrattazione decentrata per gli uffici organizzati su dimensione pluri – provinciale. Essa è chiamata altresì a supportare l’iniziativa delle Sezioni di Base M.M. con una serie di servizi centralizzati.
IV. La Struttura di Area M.M. nell’attuazione delle politiche di rappresentanza sindacale, fermo restando la competenza territoriale, al fine di garantire attività omogenea per il personale militare dei vari Corpo della Marina Militare iscritti al SINAM mantengono relazioni e cooperazione, in soluzione di continuità, con le Segreterie Regionali e Provinciali.
V. Organi della Struttura di Area M.M. sono:
 il Congresso di Area M.M.;
 il Direttivo di Area M.M.;
 la Segreteria di Area M.M.;

ART. 37 – IL CONGRESSO DI AREA M.M.

I. Il Congresso di Area M.M. deve essere effettuato in preparazione del Congresso Nazionale.
II. Il Congresso di Area M.M. ha i seguenti compiti:
 esaminare e discutere le politiche e l’attività del SINAM nell’area di giurisdizione definiti nell’Allegato A;
 discutere e votare le tesi congressuali nazionali;
 discutere e votare i documenti congressuali;
 discutere e votare la relazione finanziaria;
 eleggere il Direttivo di Area M.M.
III. Al Congresso di Area M.M. compete altresì deliberare sul proprio statuto e sulle sue modifiche perché non siano in contrasto con le disposizioni previste dallo Statuto Nazionale.

ART. 38 – ORGANI DI AREA M.M.

I. Il Direttivo e la Segreteria della Struttura di Area M.M. hanno le medesime attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla propria dimensione territoriale. Il Direttivo di Area M.M., delibera altresì sugli atti di acquisizione dei beni immobili di proprietà dell’organismo di Area M.M., previa autorizzazione del Segretario Generale Nazionale su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
II. Per la cessione di eventuali beni immobili, il Direttivo di Area M.M. può cedere la proprietà degli immobili previa autorizzazione del Segretario Generale Nazionale su deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.
III. I Responsabili delle dipendenti Sezioni di Base sono membri di diritto del Direttivo di Area M.M.
IV. Il Segretario Generale di Area M.M. e la Segreteria di Area M.M. sono eletti dal Direttivo di Area M.M.

ART. 39 – SEZIONE SINDACALE DI AREA M.M.

I. La sezione sindacale è la struttura di base del SINAM; prende il nome del posto di lavoro e delle località ove ha sede; essa può essere costituita in ogni luogo di lavoro con almeno 10 iscritti.
II. Nel posto di lavoro con meno di 10 iscritti si può procedere all’elezione di un rappresentante. Per il calcolo dei delegati si procede accorpandolo con altri posti di lavoro.
III. Alla sezione sindacale appartengono i lavoratori appartenenti al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo iscritti al SINAM essa assolve ai seguenti compiti:
 organizza il Congresso e le assemblee della Sezione sindacale;
 provvede all’azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento sul posto di lavoro;
 conduce d’intesa con la Segreteria di Area M.M. le vertenze con la propria controparte naturale in materia di ambiente di lavoro, salubrità e mense e vigila sull’applicazione degli accordi;
 elegge il delegato o la Segretaria della Sezione sindacale;
 elegge i delegati al Congresso di Area M.M.

TITOLO IV
DELL’AMMINISTRAZIONE

ART. 40 – CONTRIBUTI SINDACALI E SOLIDARIETÀ E FONDO COMUNE NAZIONALE

I. Il SINAM in quanto libera associazione realizza la propria autonomia finanziaria esclusivamente mediante la contribuzione volontaria dei lavoratori e con le attività di assistenza fiscale e consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti.
II. Le entrate sono costituite dai versamenti conseguenza della contribuzione volontaria dei lavoratori e delle lavoratrici della Forza Armata della Marina Militare, ovvero al Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera, al Corpo Equipaggi Militari Marittimi (C.E.M.M.), Corpo di Stato Maggiore, Corpo del Genio della Marina, Corpo Sanitario Militare Marittimo e Corpo di Commissariato Militare Marittimo, sia in servizio che in ausiliaria, i quali sottoscrivono apposita delega sindacale, la quale comporta adesione alla organizzazione e autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta mensile della quota sindacale sulla retribuzione spettante al lavoratore con conseguente versamento nelle casse del Sindacato.
III. Le contribuzioni versate dalle lavoratrici e dai lavoratori sono patrimonio collettivo del SINAM e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti. I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione. Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture. Le regole sul finanziamento, costituito unicamente dalle deleghe sindacali, e sui riparti sono stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposito regolamento, il quale non dovrà essere comunque in contrasto con i limiti imposti di cui all’art. 3 ovvero espressa esclusione di tutte quelle attività e materie che attengono all’ordinamento, all’addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale ed all’impiego del personale.
IV. Il SINAM non può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari”, così come sancito ai sensi dell’art. 7, co. 1 della legge n.46/2022.

ART. 41 – ATTIVITA’ AMMINISTRATIVA

I. L’attività amministrativa del SINAM deve essere finanziata nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascuna Struttura dispone.
II. Deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.
III. Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.
IV. La gestione e l’uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità.
V. A tal fine vigono le seguenti norme:
a) obbligo di predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascuna Struttura, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
b) il Consiglio Direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare, per quanto di competenza, il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell’anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento;
c) Il bilancio preventivo ed il rendiconto consuntivo verranno approvati, in fase definitiva, ai sensi dell’art. 7 comma 5 della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii.;
d) ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, del Direttivo della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;
e) i bilanci consuntivi e preventivi, devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei del SINAM, ai sensi dell’art. 7, co. 5 della legge 46/2022, previa pubblicazione sul portale web: “www.sindacatonazionalemarina.it”, nella sezione: “Segreteria Nazionale – Pubblicazioni”.
I. Ciascuna Struttura provinciale invierà alla Segreteria regionale competente ed a quella nazionale, laddove sia attuata la ripartizione decentrata del patrimonio contabile, i bilanci approvati – preventivo e consuntivo – entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall’approvazione.
II. Negli stessi termini le Struttura Regionale e le Struttura di Area M.M. invieranno i propri bilanci, preventivo e consuntivo, alla Segreteria Nazionale, laddove sia attuata la ripartizione decentrata del patrimonio contabile.
III. Il Consiglio Direttivo Nazionale del SINAM delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell’amministrazione, approvando anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.


ART. 42 – AUTONOMIA AMMINISTRATIVA.

I. Le singole strutture del SINAM Nazionale, Regionale, Provinciale e di Area M.M. sono strutture periferiche dell’associazione giuridicamente ed amministrativamente autonome nel rispetto delle linee di politica generale deliberate dal Consiglio Direttivo Nazionale e dalla Segreteria Nazionale e, pertanto, ciascuna struttura non risponde delle obbligazioni assunte da altre strutture.
II. A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori delle decisioni adottate dagli organismi dirigenti collegiali, o comunque al di fuori delle regole dell’Organizzazione che comportino oneri e aggravi per le Strutture dirette, il SINAM e le Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie per i danni economici prodotti.
III. Il SINAM non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell’associazione, salve diverse disposizioni legislative.

ART. 43 – ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA, FINANZIARIA E CONTABILE

I. La Segreteria Nazionale e tutte le strutture territoriali del SINAM, fatta eccezione la Sezione Sindacale che non ha autonomia amministrativo/contabile devono:

  1. Gestire le proprie risorse economico-finanziarie nell’interesse dei propri associati finalizzandole al perseguimento degli obiettivi politico-sindacali deliberati dal SINAM attraverso i propri organismi statutari e per la tutela dei propri associati, osservando i principi di lealtà e correttezza, vincolando le proprie iniziative agli obblighi della parità di bilancio e della relativa copertura finanziaria;
  2. predisporre annualmente per il tramite delle Segreterie il bilancio preventivo e consuntivo nel rispetto dei principi di chiarezza, verità e trasparenza dei dati contabili, laddove sia attuata la ripartizione decentrata del patrimonio contabile;
  3. Nel caso in cui occorra procedere nell’interesse del sindacato, ad una spesa urgente non prevista dal preventivo di spesa approvato dall’Esecutivo Nazionale, il Segretario Generale Nazionale potrà disporre la spesa. La spesa dovrà essere ratificata alla successiva riunione.
  4. Dovrà predisporre annualmente il bilancio preventivo, entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello cui l’esercizio si riferisce, ed il rendiconto della gestione precedente, entro il 30 aprile dell’anno successivo. Il bilancio preventivo ed il rendiconto dovranno essere approvati dagli associati e resi conoscibili al pubblico (vedasi lettera e) comma V art. 41 dello Statuto), non oltre dieci giorni dalla loro approvazione, così come disposto dall’art. 7 comma 5 della Legge 28 aprile 2022, n.46 e ss.mm.ii.;
  5. trasmettere i bilanci preventivi e consuntivi alla Segreteria Nazionale entro il mese di aprile successivo all’approvazione del bilancio consuntivo al fine di consentire un’analisi sul risultato complessivo dell’organizzazione, sul quale la Segreteria Nazionale relaziona al primo Direttivo Nazionale utile;
  6. rendere noti annualmente i bilanci consuntivi e preventivi, redatti in forma sintetica, mediante mezzi di comunicazione idonei, agli/le iscritti/e agli organismi;
  7. tenere a disposizione la contabilità per il Collegio dei Sindaci Revisori, per l’organismo dirigente della struttura interessata e per la Segreteria Nazionale;
  8. aprire un conto corrente, intestato al SINAM e comunicare i dati identificativi alla Segreteria Nazionale e alla Amministrazione al fine di consentire i versamenti delle quote spettanti. Sullo stesso conto, sul quale è fatto obbligo di operare con firma congiunta, confluiranno altresì tutte le altre forme di contribuzione volontaria erogate a favore della stessa struttura.
    II. Qualora dai controlli dovessero emergere violazioni contabili ed amministrative, la Segreteria Nazionale assume i provvedimenti politici, organizzativi e amministrativi necessari, ordinari e straordinari, al fine di ricondurre la situazione alla normalità.
    III. In caso di mancato adempimento da parte di una o più strutture territoriali del SINAM degli obblighi di cui sopra la Segreteria Nazionale in particolare può deliberare, anche qualora sussistono gli elementi per ritenere che le risorse del SINAM siano utilizzate in modo difforme da quanto previsto dal presente Statuto o per indebolire e/o assottigliare la propria base associativa, le seguenti misure:
    a) l’immediata sospensione dei contributi di spettanza della struttura inadempiente, fatta salva in ogni caso la necessaria ratifica del provvedimento suddetto da parte del Direttivo Nazionale nella prima riunione utile.
    b) La sospensione dei contributi è altresì prevista anche quando gli stessi vengano utilizzati per intaccare l’integrità organizzativa e/o associativa del SINAM ovvero per provocarne la divisione e/o l’indebolimento.
    c) proporre al Direttivo Nazionale il commissariamento della struttura inadempiente nei modi e nelle forme di cui al successivo articolo 45.

ART. 44 – REGOLE DI GESTIONE DEL PATRIMONIO

I. In ottemperanza delle norme vigenti si dispone altresì che:
a) è fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Sindacato, salvo che la destinazione o la distribuzione non vengano imposti dalla legge;
b) in caso di scioglimento di una struttura del SINAM, il patrimonio, ove esistente e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà attribuito ad altra istanza del SINAM designata dal Consiglio Generale Nazionale sentito l’organismo di controllo previsto dall’art. 3, comma 190, della L. 23 dicembre 1996, n. 662. Il mutamento di denominazione di una singola struttura periferica e/o la sua adesione ad altra organizzazione sindacale costituisce anche ai fini del presente comma causa di scioglimento di diritto della struttura medesima.
c) in caso di scioglimento del SINAM, per qualunque causa sia dovuto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, il patrimonio sarà devoluto in base a quanto previsto dall’art. 5 del d.lgs. 460/97;
d) i contributi associativi, di qualsiasi tipologia, sono intrasmissibili e non danno luogo ad alcuna rivalutazione o restituzione.
II. I singoli iscritti o gruppi di iscritti non possono chiedere le divisioni del patrimonio né pretendere, in caso di recesso, quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sotto forma di restituzione di contributi in precedenza versati.

ART. 45 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

I. I componenti degli organismi centrali e periferici del SINAM che gestiscono fondi derivanti dalle quote associative, come previsto dal presente Statuto, sono direttamente e personalmente responsabili delle obbligazioni assunte verso chiunque.
II. All’assolvimento degli impegni assunti da detti responsabili, anche se a nome e per conto del Sindacato, non si può provvedere a sanare l’obbligazione con l’utilizzo di qualsivoglia bene o fondo del Sindacato.
III. Qualsiasi azione giurisdizionale può essere assunta dalle Segreterie periferiche solo previo nulla osta della Segreteria Nazionale.
IV. La Segreteria Nazionale SINAM per accertare la corretta gestione e utilizzo dei fondi del Sindacato, può disporre verifiche sulla gestione amministrativa-contabile delle strutture periferiche.
V. Le Segreterie Provinciali, Regionali e di Aree M.M., nonché quella Nazionale, possono avvalersi, per la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, dell’apporto esterno di qualificati professionisti abilitati all’esercizio della professione di Dottore Commercialista e Revisore dei Conti.

TITOLO V
DELLA GIURISDIZIONE INTERNA

ART. 46 – INCOMPATIBILITÀ, INELEGGIBILITÀ, DECADENZE

I. Le cariche esecutive, direttive, organizzative, di garanzia statutaria e di controllo patrimoniale ad ogni livello sono incompatibili:
 con le cariche governative ed elettive a livello internazionale, nazionale, regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale, nonché con la candidatura ai suddetti mandati. L’accettazione della candidatura comporta l’immediata decadenza da ogni carica sindacale e la non eleggibilità per i 18 mesi successivi dalla fine del mandato o, comunque, per un periodo analogo in caso di mancata elezione;
 con l’appartenenza agli organi esecutivi e direttivi dei partiti e dei movimenti politici a tutti i livelli.
 Sono altresì incompatibili le seguenti cariche sindacali con gli incarichi amministrativi:
 Organismi investiti di posizione di Comando in sede di contrattazione.
II. Chiunque si trovi nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla carica sindacale.
III. L’iscrizione al SINAM non è compatibile con l’appartenenza ad associazioni segrete o palesi che pratichino principi contrari a quelli espressi dal presente Statuto o che, sotto qualsiasi forma, perseguano fini sindacali contrari a quelli del SINAM.
IV. È incompatibile svolgere attività di direzione nel SINAM con l’iscrizione ad associazioni di categoria a scopo sindacale.
V. La perdita della qualità di iscritto è causa di decadenza da cariche di qualunque specie eventualmente assunte nell’ambito dell’organizzazione o in enti controllati o partecipati dalla medesima.
VI. In tale ipotesi l’iscritto non può chiedere la divisione del patrimonio né pretendere quota alcuna per qualsiasi titolo, anche sottoforma di contributi in precedenza versati.
VII. In caso di ricorso ad organi di giustizia diversi da quella interna, e quando è sopravvenuta la perdita della qualità di iscritto, l’iscritto stesso non può richiedere il ristabilire della carica sindacale precedentemente ricoperta se non attraverso nuove procedure elettive previste dal presente Statuto e secondo la disciplina contenute nel relativo Regolamento Congressuale vigente.
VIII. Non sono eleggibili e non possono ricoprire le cariche dirigenziali, previste dallo Statuto, il personale militare che si trovi in una delle previsioni normative del comma 2 dell’art. 8 della Legge 46/2022.

ART. 47 – CUMULO DI CARICHE

I. Non sono cumulabili tra di loro le seguenti cariche:
 Segretario Generale o membro della Segreteria Nazionale con Segretario Generale e membro di Segreteria Provinciale, Regionale e di Area M.M.;
 Segretario Generale Regionale con Segretario Generale Provinciale;
 Segretario di Area M.M. con Delegato di Sezione di Base M.M.
 componente del Collegio dei Probiviri Nazionale, con qualsiasi altra carica delle Strutture nazionale o territoriali;
II. Chiunque si trova nella condizione di cui sopra deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 giorni e trascorso tale termine decade dalla nuova carica.

ART. 48 – SANZIONI DISCIPLINARI

I. È passibile di sanzioni disciplinari l’iscritto al SINAM il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia e di garanzia dei diritti di altri iscritti e risulti lesivo per l’organizzazione sindacale o configuri violazioni di principi e norme dello Statuto.
II. Le sanzioni applicabili sono le seguenti in ordine di gravità:
 biasimo scritto;
 sospensione da 1 a 6 mesi dall’esercizio della facoltà di iscritto e conseguente destituzione dalla carica sindacale eventualmente ricoperta;
 l’espulsione dall’organizzazione.
III. Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo e alla gravità dell’infrazione, per:
 comportamenti e atteggiamenti in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto e del Regolamento; con le regole in essi precisati; con le corrette norme di leale comportamento verso l’organizzazione e gli scopi che la stessa persegue; con le norme fissate nei regolamenti approvati dagli organi statutari;
 delitti dolosi, esclusi quelli di opinione, per i quali l’iscritto abbia subito condanna definitiva.

ART. 49 – COLLEGIO DEI PROBIVIRI

I. Il Collegio dei Probiviri è costituito nelle strutture SINAM a livello nazionale.
II. Compiti dei Collegi provinciali sono:
 provvedere all’istruttoria di ogni provvedimento disciplinare attivato su iniziativa di un organo dirigente o su segnalazione di un singolo iscritto;
 decidere, sulla base delle risultanze dell’istruttoria stessa, l’adozione di provvedimenti disciplinari a carico dell’iscritto; la decisone, anche se di archiviazione, deve essere motivata.
III. Avverso ai provvedimenti disciplinari adottati dal Collegio dei Probiviri Nazionale è ammesso ricorso alla Corte d’Appello del Collegio dei Probiviri.
IV. Il collegio dei probiviri Nazionali è competente a decidere sulle sanzioni disciplinari che riguardano i membri della Segreteria Nazionale, i Segretari Regionali e Provinciali nonché, su tutti i dirigenti sindacali che ricoprono cariche nazionali (consiglio generale, direttivo nazionale, collegio dei sindaci revisori nazionali).
V. È costituito il “Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale” per consentire ai quadri dirigenti nazionali o quelli che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti al SINAM per i quali è previsto il primo grado di giudizio a livello Nazionale, con possibilità di proporre appello al Collegio dei Probiviri Nazionali, quale organo naturale al quale è rimessa la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti.
VI. Per consentire, ai quadri dirigenti nazionali o quelli che rivestono incarichi in organismi nazionali, parimenti a tutti gli altri iscritti al SINAM per i quali è previsto il primo grado di giudizio a livello Nazionale, con possibilità di proporre appello al Collegio dei Probiviri Nazionali, quale organo naturale al quale è rimessa la competenza per deliberare sugli aspetti disciplinari interessanti i suddetti, è costituito il “Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale”.
VII. Tale collegio, composto da tre elementi eletti tra gli iscritti e le iscritte al SINAM dal Congresso Nazionale, ha la sola competenza a decidere sui ricorsi presentati dai quadri nazionali avverso le delibere dei Probiviri Nazionali di cui sono stati oggetto.
VIII. Per il funzionamento, il Collegio d’Appello dei Probiviri Nazionale, così come per le procedure e le modalità di delibera delle proprie decisioni, si attiene al Regolamento approvato al Congresso che disciplina l’operato dei Collegi dei Probiviri.
IX. In veste di collegio arbitrale, il collegio dei probiviri nazionali, decide, sulle controversie per l’applicazione dell’articolo 54 del presente Statuto limitatamente alle questioni di natura disciplinare.
X. Il Collegio dei Probiviri nazionale esprime altresì, alle istanze che ne facciano richiesta, pareri in merito alle interpretazioni delle norme statutarie relativamente all’applicazione degli articoli di natura disciplinare previsti dal presente Statuto, e dirime le controversie, i conflitti tra gli iscritti e gli organismi ai vari livelli, nei limiti stabiliti dal presente Statuto.

ART. 50 – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE

I. L’attivazione della procedura avviene sulla base di una segnalazione scritta e motivata di un qualsiasi organismo dirigente ed esecutivo o di un semplice iscritto, secondo le modalità contenute nel relativo Regolamento di funzionamento del Collegio, approvato dal Congresso.
II. Le eventuali modifiche che dovessero necessitare tra un congresso e l’altro saranno discusse e approvate dal Direttivo Nazionale.

ART. 51 – SOSPENSIONE CAUTELARE

I. In casi di particolare gravità, derivanti da sottoposizione a procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione, e comunque nei casi di procedimenti restrittivi della libertà della persona, la Segreteria componente può sospendere cautelativamente l’iscritto dalla carica ricoperta o dall’esercizio delle facoltà di iscritto, per il tempo strettamente necessario all’inchiesta e alla decisione di prima istanza e all’esame dell’eventuale ricorso.
II. Il Consiglio direttivo relativo dovrà ratificare tale decisione entro e non oltre 30 giorni dalla adozione del provvedimento di sospensione. La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

ART. 52 – COMMISSARIAMENTO DELLE STRUTTURE

I. Nel caso di grave violazione dello Statuto, di modifiche degli Statuti locali in senso difforme a quanto disposto dallo Statuto nazionale, di mancato rispetto delle decisioni di organi statutari del Sindacato anche su scelte fondamentali di politica economica e contrattuale e di utilizzo delle risorse economiche finanziarie per il perseguimento di scopi contrari ed estranei alle finalità statutarie del SINAM e/o contrari alla sua integrità organizzativa ed associativa, il Direttivo Nazionale a maggioranza dei due terzi dei presenti, con provvedimento motivato, può disporre lo scioglimento di qualsiasi organo o struttura e la nomina di un commissario straordinario, individuato tra tutti i quadri dirigenziali del SINAM, fissando il limite massimo della durata del mandato non superiore a 6 (sei) mesi.
II. Tale potestà, nei casi di urgenza, può essere esercitata dalla Segreteria Nazionale salvo ratifica da parte del Direttivo Nazionale nella sua prima riunione successiva.

ART. 53 – COMPITI DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

I. Il Commissario deve provvedere all’ordinaria gestione e a promuovere i provvedimenti per la ricostruzione degli organi democratici entro il termine fissato dal Direttivo Nazionale che non può comunque superare i sei mesi.
II. Quando non siano venute meno le cause o non sia possibile provvedere alla ricostituzione il Commissario può chiedere una proroga del mandato, che non potrà comunque portarsi oltre i tre mesi.
III. Entro la scadenza del mandato conferito il Commissario Straordinario dovrà provvedere ad avviare gli iter istruttori per le fasi congressuali per indire le consultazioni elettive.
IV. Negli stessi casi e con le medesime procedure di cui all’art. 46 può essere nominato un commissario “ad acta” per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

ART. 54 – CLAUSOLA ARBITRALE

  1. Gli associati, le Strutture nazionali e periferiche, nonché i loro organi hanno l’obbligo di osservare il presente Statuto, i Regolamenti predisposti ed approvati in conformità dello stesso e ogni altro provvedimento assunto in conformità dell’uno e degli altri.
  2. gli associati, in ragione della loro appartenenza all’organizzazione sindacale e dei vincoli assunti con la costituzione del rapporto associativo, accettano la piena e definitiva efficacia di qualsiasi provvedimento organizzativo, sanzionatorio e disciplinare adottato in conformità dello Statuto e dei Regolamenti dagli organi competenti. A tal fine sino alla definitiva conclusione dei provvedimenti di cui al capoverso precedente, pena la decadenza da iscritto al SINAM, non faranno ricorso ad organi di giustizia diversi da quelli previsti dal presente Statuto.
  3. le controversie sulla corretta applicazione delle norme statutarie, fatte salve quelle di natura disciplinare, per le quali vige la disciplina di cui agli artt. 42, 43, 44 e 45 dello Statuto, oltre ai capoversi precedenti del presente articolo, sono devolute, su istanza della parte interessata ed in via esclusiva, alla Segreteria Nazionale e/o al Direttivo Nazionale.

Qualora l’istanza dovesse comportare pronunce su materie di principi fondamentali e fondanti le norme dello Statuto stesso, e per le quali i precedenti organismi non hanno trovato una soluzione adeguata alle controversie proposte, tra un congresso e l’altro, l’organismo deputato a dirimerle rimane il Consiglio Generale Nazionale.

ART. 55 – DIRIGENTI NAZIONALI E DELLE STRUTTURE TERRITORIALI

I. Tutti i rappresentanti del SINAM assumono la denominazione di dirigenti sindacali.
II. Il Segretario Generale Nazionale si avvale della collaborazione di membri della Direzione Nazionale, con specifiche competenze e qualità, per supportare, attraverso l’istituto della delega, l’attività della Segreteria Nazionale. I dirigenti nazionali sono riuniti in forma di gabinetto della Segreteria Generale quale organo consultivo, e possono partecipare con il solo diritto di parola ai lavori della Segreteria Nazionale, se espressamente convocati dal Segretario Generale.

ART. 56 – SEGRETERIA I.C.T.

I. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale l’Ufficio denominato “Segreteria Informazione,
II. Comunicazione e Tecnologia”, il cui responsabile e componenti sono nominati tra i “dirigenti sindacali” del SINAM, selezionati dal Segretario Generale Nazionale. Il Responsabile di detto Ufficio ha il compito della gestione della rete tecnologica, informatica e dei dati prodotti in ambito nazionale e locale, ai fini di supportare le finalità definite nel presente Statuto.
III. La Segreteria I.C.T. provvederà a pubblicare gli atti interni (deliberazioni, votazioni, relazioni, processi verbali) e le dichiarazioni di militari che ricoprono cariche elettive, ai sensi dell’art. 15, co. 1, della l. n.46/2022, sul portale web: www.sindacatonazionalemarina.it.

ART. 57 – UFFICIO LEGALE

I. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale l’Ufficio denominato “UFFICIO SUPPORTO LEGALE”, il cui responsabile e componenti sono nominati tra i “dirigenti sindacali” del SINAM, selezionati dal Segretario Generale Nazionale. Il Responsabile di detto Ufficio ha il compito del coordinamento delle attività di valutazione ed elaborazione legale sia in ambito nazionale che locale, ai fini di supportare le finalità definite nel presente Statuto.
II. L’ufficio svolge funzione di supporto legale per le esigenze del Supporto Amministrativo e Pensionistico, Supporto Medico Legale, Ufficio Analisi e Programmazione Contratto di Lavoro e Dipartimento Tutele Politiche Sociali e della Famiglia – Parità di Genere – Supporto Psicologico, avvalendosi, nel contempo, dei predetti uffici specialistici per lo sviluppo dell’assistenza legale.
III. È competenza dell’Ufficio Legale procedere al coordinamento delle strutture territoriali nell’attività di assistenza legale e disciplinale a favore degli iscritti.
IV. Nell’ottica di fornire una sempre più qualificata assistenza legale l’Ufficio Legale, in coordinamento del Segretario Generale Nazionale e del Direttore della Segreteria, curerà la programmazione per la formazione specifica dei quadri sindacali.

ART. 58 – UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PENSIONISTICO

I. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale l’Ufficio denominato “UFFICIO SUPPORTO AMMINISTRATIVO E PENSIONISTICO”, il cui responsabile e componenti sono nominati tra i “dirigenti sindacali” del SINAM, selezionati dal Segretario Generale Nazionale. Il Responsabile di detto Ufficio ha il compito della gestione di valutazione ed elaborazione di assistenza amministrativa e contabile in ambito nazionale e locale, ai fini di supportare le finalità definite nel presente Statuto.
II. L’Ufficio oltre al coordinamento delle strutture territoriali per l’assistenza amministrativa e pensionistica a favore degli iscritti, ulteriormente funge anche la fondamentale funzione di supporto dell’Ufficio di Supporto Legale e Ufficio Analisi e Programmazione Contratto di Lavoro, come partecipazione dei lavori di redazione della piattaforma contrattuale.
III. Nell’ottica di fornire una sempre più qualificata assistenza legale l’Ufficio Supporto Amministrativo e Pensionistico, in coordinamento del Segretario Generale Nazionale e del Direttore della Segreteria, curerà la programmazione per la formazione specifica dei quadri sindacali.

ART. 59 – UFFICIO SUPPORTO MEDICO LEGALE

I. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale l’Ufficio denominato “UFFICIO SUPPORTO MEDICO LEGALE”, il cui responsabile e componenti sono nominati tra i “dirigenti sindacali” del SINAM, selezionati dal Segretario Generale Nazionale. Il Responsabile di detto Ufficio ha il compito della gestione di valutazione ed elaborazione di assistenza medico legale in ambito nazionale e locale, ai fini di supportare le finalità definite nel presente Statuto.
II. L’Ufficio oltre al coordinamento delle strutture territoriali per l’assistenza di settore agli iscritti, ulteriormente funge anche la fondamentale funzione di supporto dell’Ufficio di Supporto Legale e Ufficio Analisi e Programmazione Contratto di Lavoro, come partecipazione dei lavori di redazione della piattaforma contrattuale.
III. Nell’ottica di fornire una sempre più qualificata assistenza legale l’Ufficio Supporto Medico Legale, in coordinamento del Segretario Generale Nazionale e del Direttore della Segreteria, curerà la programmazione per la formazione specifica dei quadri sindacali.

ART. 60 – UFFICIO ANALISI E PROGRAMMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO

I. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale l’Ufficio denominato “UFFICIO ANALISI E PROGRAMMAZIONE CONTRATTO DI LAVORO”, il cui responsabile e componenti sono nominati tra i “dirigenti sindacali” del SINAM, selezionati dal Segretario Generale Nazionale. Il Responsabile di detto Ufficio ha il compito di supporto e cooperazione con il Segretario Generale Nazionale, nonché di supporto ai Segretari Nazionali M.M. e C.P., nella redazione e sviluppo della Piattaforma Contrattuale del SINAM, riferito alla contrattazione del Comparto di competenza, e per le concertazioni di secondo livello.
II. La Piattaforma Contrattuale del SINAM è ispirata ad una politica di rappresentanza sindacale per un apparato normativo efficace dal punto di vista contrattuale, grazie al quale si potrà finalmente rendere strutturale un sistema di garanzie, utili a salvaguardare lo specifico disagio a cagione del particolare status giuridico del personale militare rappresentato.
III. L’Ufficio nello svolgimento dei lavori di predisposizione della Piattaforma Contrattuale del SINAM, per il tramite della Segreteria Nazionale, si avvarrà del supporto degli Uffici “Supporto Legale”, “Ufficio Supporto Amministrativo e Pensionistico”, “Ufficio di Supporto di Medico Legale” e del “Dipartimento Tutele Politiche Sociali e della Famiglia – Parità di Genere – Supporto Psicologico”.

ART. 61 DIPARTIMENTO TUTELE POLITICHE SOCIALI E DELLA FAMIGLIA – PARITA’ DI GENERE – SUPPORTO PSICOLOGICO

I. È istituito in seno alla Segreteria Nazionale il Dipartimento Tutele Politiche Sociali e della Famiglia – Parità di Genere – Supporto Psicologico,
II. Il responsabile e componenti del Dipartimento sono nominati tra i “dirigenti sindacali” del SINAM sono selezionati dal Segretario Generale Nazionale.
III. Il Dipartimento oltre al coordinamento delle strutture territoriali per l’assistenza di settore agli iscritti, ulteriormente funge anche la fondamentale funzione di supporto del Segretario Generale Nazionale, dell’Ufficio di Supporto Legale e Ufficio Analisi e Programmazione Contratto di Lavoro, come partecipazione dei lavori di redazione della piattaforma contrattuale.
IV. Il Responsabile del Dipartimento affiancherà il Segretario Generale Nazionale, nonché dei Segretari delle strutture territoriali, nello svolgimento dei lavori di rappresentanza sindacale per la tutela delle politiche sociali e della famiglia, nonché della parità di genere.
V. È onere del Dipartimento coordinare i responsabili di settore, istituiti presso le strutture territoriali, per l’omogena azione di specifica rappresentanza e tutela.
VI. È onere del Dipartimento vigilare sul rispetto dei termini di previsione normativa sulla parità di genere nei quadri dirigenziali del SINAM, giusto comma 1 art. 8 della Legge 46/2022. Conseguentemente il Dipartimento partecipa ai lavori Congressuali, a supporto del Segretario Generale Nazionale, con finalità di vigilare sulle fasi elettive per il rispetto della predetta previsione normativa.
VII. È competenza del Dipartimento procedere al coordinamento delle strutture territoriali nell’attività di competenza a favore degli iscritti, con particolare riferimento ai coordinamenti della componente militare femminile.
VIII. Nell’ottica di fornire una sempre più qualificata assistenza di competenza, in coordinamento del Segretario Generale Nazionale e del Direttore della Segreteria, curerà la programmazione per la formazione specifica dei quadri sindacali.
IX. È onere del Dipartimento programmare l’istituzione di sportelli di ascolto e supporto psicologico, anche mediante la stipula di apposite convenzioni con servizi e professionalità esterne.

TITOLO VI
NORME DI SALVAGUARDIA E TRANSITORE FINALI

ART. 62 – NORME DI SALVAGUARDIA

I. Per quanto non previsto dallo Statuto e dai Regolamenti d’esecuzione, si applicano per quanto compatibile, le norme del codice civile artt. 1136 e seguenti e 2366 e seguenti.

ART. 63 – NORMA TRANSITORIA

I. In caso di norme confliggenti, quella statutaria prevale su quella dei regolamenti.

ART. 64 – TUTELA LEGALE

I. Sono assolte dal Sindacato le eventuali spese di difesa e di giudizio conseguenti a procedimenti giudiziari civili, penali o amministrativi instaurati nei confronti di componenti della Segreteria Nazionale e delle Segreterie delle strutture territoriali in ragione delle attività sindacali da essi svolte, anche qualora gli stessi siano cessati dall’incarico ma il procedimento sia inerente a fatti pregressi compiuti in costanza di carica sindacale nazionale.

ART. 65 – GRATUITÀ DELLE CARICHE

I. Tutte le cariche previste dal presente Statuto e dal Regolamento di applicazione dello stesso sono a titolo gratuito.
II. Tutti i dirigenti sindacali del SINAM svolgeranno l’attività sindacale fuori dal servizio, giusta quanto sancito ai sensi dell’art. 9, co. 1, della Legge n.46/2022.

ART. 66 – NORMA FINALE

I. Lo Statuto è da considerarsi vincolante dal 9 Dicembre 2022 a seguito di approvazione all’unanimità del Consiglio Direttivo Nazionale, riunito in forma con le strutture Regionali, nell’ambito dell’istruttoria di iscrizione all’Albo tenuto dal Ministero della Difesa ai sensi dell’art 3 della Legge 46/2022, dell’associazione professionale a carattere sindacale denominata “Sindacato Nazionale Marina” da parte dei soci fondatori.
II. È fatto obbligo a tutti gli iscritti ed agli organi territoriali e centrali del SINAM di rispettare il presente Statuto. Il Segretario Generale Nazionale del SINAM dovrà provvedere, dopo l’approvazione del Ministero della Difesa per l’iscrizione all’Albo, alla registrazione del presente Statuto (composto da numero 66 articoli), quale variazione e sostituzione dello Statuto sottoposto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Eboli (SA) in data 20.11.2020 – codice identificativo operazione di registrazione TEM20L001541000QH – variazione denominazione sociale sottoposto a registrazione presso l’Agenzia delle Entrate di Eboli (SA) in data 01.02.2023, curandosi, altresì, della sua applicazione.

ALLEGATO “A”
Sono previste le future costituzioni, a norma dello Statuto, delle Segreterie Provinciali (oppure sede di Compartimento Marittimo ricadente nella giurisdizione della Provincia) e Regionali SINAM come di seguito denominate.

Segreterie Aree Marina Militare SINAM:

  1. SINAM Area Marina Nord (Area di giurisdizione del Comando Marittimo Nord – 1ª Divisione Navale);
  2. SINAM Area Marina Centro (Area di Giurisdizione del Comando Marittimo Centro e Capitale – Comandi Enti Centrali M.M.);
  3. SINAM Area Marina Sud (Area di Giurisdizione del Comando Marittimo Sud – Comando Logistico Marina Militare – Comando Marittimo Sicilia – 2ª e 3ª Divisione Navale – Comando Flottiglia Sommergibili).

Segreterie Regionali SINAM:

  1. SINAM Abruzzo e Molise
  2. SINAM Calabria e Basilicata (Costituita in data 01.06.2021)
  3. SINAM Campania (Costituita in data 03.01.2021)
  4. SINAM Emilia Romagna
  5. SINAM Friuli Venezia Giulia
  6. SINAM Lazio
  7. SINAM Liguria (Costituita in data 01.12.2020)
  8. SINAM Marche
  9. SINAM Puglia
  10. SINAM Sardegna (Costituita in data 29.11.2020)
  11. SINAM Sicilia (Costituita in data 15.12.2022)
  12. SINAM Toscana
  13. SINAM Veneto

Segreterie Provinciali SINAM:

  1. SINAM Ancona
  2. SINAM Bari
  3. SINAM Brindisi
  4. SINAM Cagliari
  5. SINAM Catania
  6. SINAM Civitavecchia
  7. SINAM Crotone
  8. SINAM Gaeta
  9. SINAM Gallipoli
  10. SINAM Genova
  11. SINAM Imperia
  12. SINAM La Spezia
  13. SINAM Livorno
  14. SINAM Manfredonia
  15. SINAM Messina
  16. SINAM Napoli
  17. SINAM Palermo
  18. SINAM Pescara
  19. SINAM Porto Empedocle
  20. SINAM Olbia
  21. SINAM Oristano
  22. SINAM Porto Torres
  23. SINAM Ravenna
  24. SINAM Reggio Calabria
  25. SINAM Rimini
  26. SINAM Roma Capitale (Incardinata nella Segreteria Nazionale competente su tutto il personale impiegato presso gli Enti Centrali)
  27. SINAM Salerno
  28. SINAM San Benedetto del Tronto
  29. SINAM Savona
  30. SINAM Siracusa
  31. SINAM Taranto
  32. SINAM Termoli
  33. SINAM Trapani
  34. SINAM Trieste
  35. SINAM Venezia
  36. SINAM Vibo Valentia Le sedi delle istituende strutture del SINAM, sedi territoriali (Aree M.M. – Regionali – Provinciali/Compartimentali – Sezioni di Base), dovranno essere costituite in sedi diverse da Comandi/Caserme e/o sedi di servizio, o comunque non in strutture militari, fatto salvo se diversamente autorizzate ai sensi del comma 2 dell’art. 9 della L. 46/2022.

LE FUTURE ISTITUZIONI DELLE SUMMENZIONATE SEGRETERIE DI AREE M.M., REGIONALI E PROVINCIALI SARANNO AUTORIZZATE, INDIVIDUALMENTE, CON ATTO DI APPROVAZIONE DEL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE, PREVIA SUCCESSIVA SANZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE.