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Cause di servizio

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CAUSA DI SERVIZIO

Per “causa di servizio” si intende il riconoscimento della dipendenza dal servizio di una infermità o di lesioni fisiche contratte a causa del servizio prestato, previsto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche, gli appartenenti alle Forze Armate. alle Forze dell’Ordine ed altre categorie indicate nel D.P.R. 1092/1973.
La domanda di riconoscimento della causa di servizio, ai fini della concessione dei benefici previsti dalla legge, deve essere presentata dal dipendente entro sei mesi dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso o da quella in cui ha avuto conoscenza della patologia o dell’aggravamento della stessa.
Anche in questo caso si consiglia la presenza di un medico legale che rediga una consulenza di parte e accompagni l’assistito dalla CMO.

EQUO INDENNIZZO

L’equo indennizzo è uno speciale emolumento che spetta al dipendente pubblico nel caso in cui questi contragga una patologia riconosciuta dipendente da causa di servizio.
E’ importante precisare che detto beneficio economico ha carattere indennitario ovvero esso è ritenuto in giurisprudenza cumulabile con il risarcimento del danno.
Può essere concesso per la morte o per una menomazione dell’integrità fisica o psichica o sensoriale ascrivibile ad una delle categorie di cui alla tabella A o alla tabella B,  se non prevista è indennizzabile solo nel caso in cui sia da ritenersi equivalente a una di quelle già esistenti.

La domanda di causa di servizio: dove e quando

La richiesta va presentata presso l’ufficio o il comando presso il quale lavora o presta servizio entro 6 mesi dalla data in cui si è verificato l’infortunio o l’evento dannoso. Comunque, questo termine, decorre dalla presa d’atto della malattia, e comunque dal danno biologico.
In caso di cessato rapporto di lavoro, il termine è di 5 anni dopo la cessazione e 10 anni se la vittima è affetta da morbo di Parkinson. In ogni caso, come già sopra evidenziato, questo termine si applica dall’insorgenza della malattia, nel caso di lungo latenza.

La procedura di riconoscimento presuppone la domanda con la produzione dei documenti che sono rilevanti:
– il tipo di infermità o lesione subita;
– i fatti che l’hanno determinata durante lo svolgimento del servizio;
le conseguenze sull’integrità psicofisica e sull’idoneità al servizio.

Il nesso causale: causa di servizio

Grazie al D.P.R. 461/01 (dpr 461) è possibile adire anche la Commissione Medica presso la ASL, comitato di verifica per le cause di servizio, oltre alla Commissione Medica Ospedaliera (C.M.O.).
Questi organi devono innanzitutto accertare il nesso causale tra l’attività di servizio e la lesione o infermità subita. Come già anticipato, è sufficiente anche la concausa cioè la causa dovrà essere “efficiente e determinante” – art. 64, D.P.R. 1092/73).
L’amministrazione competente inoltra la domanda di causa di servizio alla Commissione Medica Ospedaliera (CMO). A seguito della valutazione medico legale della CMO, è adito il Comitato di Verifica per le Cause di Servizio competente per territorio. In questi casi vi è la pronuncia positiva o negativa circa l’infermità denunciata.

Causa di servizio e le tabelle con il grado di infermità

Nel caso in cui la CMO riconosca l’eziologia professionale, riporta anche il grado, ovvero l’entità della lesione. L’entità della menomazione e l’ascrivibilità alle categorie di cui al dpr. 834/81, è legata al danno biologico. Perciò stesso, in base alle relative Tabelle, è possibile stabilire il grado di infermità. Le tabelle si dividono in Tabella A e Tabella B.
Tabella causa di servizio A: nella causa di servizio A sono comprese le infermità con percentuale di grado invalidante:

1ª Categoria 100 – 80%
2ª Categoria80 – 75%
3ª Categoria75 – 70%
4ª Categoria70 – 60%
5ª Categoria60 – 50%
6ª Categoria50 – 40%
7ª Categoria40 – 30%
8ª Categoria30 – 20%

Tabella causa di servizio B: mentre la causa di servizio B contiene infermità e lesioni che comportano una invalidità del 20-10%. Sempre secondo la causa di servizio tabella b la dipendenza viene riconosciuta, si costituisce l’accertamento definitivo.

Il parere del CVCS e il conseguente Decreto

Il parere espresso dalle commissioni mediche competenti viene poi eventualmente confermato dal Comitato tecnico di verifica sulle cause di servizio e, infine, ratificato con un decreto dell’Amministrazione pubblica a cui appartiene il dipendente. In caso di parere negativo, il decreto potrà essere impugnato dalla vittima in sede giurisdizionale.
Ai fini del riconoscimento del nesso causale, e quindi della causa di servizio, è fondamentale che l’infermità non si sarebbe verificata. Ovvero che sarebbe stata molto meno grave (forma lieve o diversa). Il nesso causale, ovvero la concausa, è comunque quella più rilevante, in ogni caso, l’evento casuale è riconducibile al servizio in modo diretto.

Pensione di invalidità per causa di servizio

La vittima di causa di servizio ha diritto all’invalidità, con l’incremento dello stipendio pari al 2,5% oppure all’1,25% se l’invalidità rientra nelle prime sei o nelle ultime due categorie stabilite dalla legge. Gli invalidi per servizio che rientrano nelle prime quattro categorie possono presentare domanda per ottenere due mesi di contribuzione figurativa per ogni anno di servizio svolto, fino al limite massimo di 5 anni.

Equo indennizzo per causa di servizio

Il dipendente che ha ottenuto il riconoscimento di causa di servizio ha diritto anche all’equo indennizzo e agli altri causa di servizio benefici.
L’equo indennizzo causa di servizio è una prestazione una tantum corrisposta dal datore di lavoro di entità variabile a seconda della gravità delle malattie riconosciute per causa di servizio, della malattia per causa di servizio e alle funzioni e al livello retributivo del richiedente al momento della presentazione della domanda.
Per ottenere questa prestazione è necessario presentare una domanda contestuale a quella di causa di servizio entro 6 mesi dalla notifica del riconoscimento della causa di servizio o dalla data in cui si è verificato l’evento dannoso. In caso di domanda “non tempestiva” viene meno il diritto all’equo indennizzo anche se viene riconosciuta la causa di servizio.
Per ottenere la liquidazione del causa di servizio equo indennizzo e altri benefici causa di servizio è necessario che siano accertati:

il nesso con-casuale tra infermità e fatti di servizio;

l’invalidità permanente;

una menomazione che rientri in una delle categorie delle tabelle causa di servizio di legge.

Se viene riconosciuta la pensione causa di servizio, pensione privilegiata comparto sicurezza, l’equo indennizzo viene erogato in forma ridotta. L’equo indennizzo viene invece corrisposto per intero in caso di riconoscimento del solo diritto all’indennità una tantum.

Causa di servizio: la domanda aggravamento

In caso di aggravamento della lesione per la quale è stato concesso il causa di servizio equo indennizzo, è possibile presentare domanda di causa di servizio aggravamento, ovvero richiedere la revisione dell’equo indennizzo già concesso (art. 14, comma 4, dpr 461) entro 5 anni dalla data di comunicazione del provvedimento attraverso il modulo aggravamento causa di servizio.

Causa di servizio e pensione privilegiata

Pensioni privilegiate per causa di servizio: il dipendente pubblico che, a causa della malattia per causa di servizio o della lesione subita per fatti di servizio, diventa inabile assoluto o permanente, ha diritto all’erogazione della pensione privilegiata.

La pensione privilegiata per causa di servizio è erogata domanda dell’interessato (o degli eredi), che va presentata entro 5 anni dalla data di cessazione del servizio o entro 10 anni in caso di morbo di Parkinson. Non ci sono limiti di tempo per la richiesta per le pensioni privilegiate per causa di servizio se si è già fatta richiesta e si è già ottenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio.
Per la pensione di invalidità a differenza delle pensioni privilegiate per causa di servizio è rilevata una sola condizione fisica di inabilità all’attività lavorativa, mentre per la pensioni privilegiate per causa di servizio è necessario che l’infermità dipenda dal servizio prestato, quale causa o concausa preponderante per l’insorgere della malattia causa di servizio o della lesione (o della morte). La pensione privilegiata ed equo indennizzo possono essere quindi ottenuti contemporaneamente.

NORMATIVA PER IL RICONOSCIMENTO DELLA DIPENDENZA DA CAUSA DI SERVIZIO, PER QUELLE INFERMITÀ “UTILI” ALLA CONCESSIONE DELL’EQUO INDENNIZZO E DELLA PENSIONE PRIVILEGIATA ORDINARIA. – “D. P. R. 29 OTTOBRE 2001, N. 461”

Il procedimento per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio ha origine su:
· iniziativa a domanda degli interessati (articolo 2 del D.P.R. 29 ottobre 2001, nr.461);
· avvio d’ufficio da parte dei Comandi/Enti per eventi di connotazione traumatica per certe o presunte ragioni di servizio o per infermità dovute ad esposizione a cause morbigene tali da pregiudicare l’integrità psicofisica esitando in causa di invalidità (articolo 3 del D.P.R. 29 ottobre 2001, nr.461).
Circolare nr. 02 del 12 aprile 2017 dell’Ispettorato di Sanità dello Stato Maggiore della Marina Militare – Istruzione e trattazione delle pratiche sanitarie in tema di casualità di servizio e lesioni traumatiche, vittime del dovere ed equiparate istruite d’ufficio e su richiesta del personale militare della Marina. – scarica qui Circolare DCS e Mod C Procedura

Per gli iscritti al SI.NA.M. abbiamo stipulato apposite convenzioni con specialisti che potranno seguirvi passo passo.

Convenzione con il Medico Legale
Dr. Antonio DI LEO
Specialista in Ortopedia

Convenzione con il Medico Legale
Dr. Marco DE SANTIS
Medico Chirurgo